Cassazione Penale, Sentenza n. 27637/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato indicato come autore di una truffa commessa mediante mezzi telematici, il Tribunale di Chieti ha rimesso alla Corte di cassazione la questione della competenza territoriale. La fattispecie concreta descritta riguarda una vittima indotta, tramite artifici e raggiri, a eseguire un bonifico istantaneo in favore dell'imputato su un conto corrente a lui intestato, acceso presso una banca online priva di radicamento territoriale. Il problema era individuare il luogo di consumazione del reato, poiché il luogo in cui la somma è stata materialmente acquisita dall'agente non risultava noto. Il Pubblico ministero ha chiesto di radicare la competenza nel Tribunale di Chieti, individuando come segmento rilevante il luogo in cui la persona offesa aveva effettuato il bonifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Chieti. Ha ritenuto che la truffa si consumi nel luogo in cui l'agente consegue effettivamente il profitto e la vittima subisce la definitiva perdita patrimoniale; poiché quel luogo, nel caso concreto, non era noto e l'unico dato certo era il luogo di esecuzione del bonifico da parte della persona offesa, ha applicato la regola suppletiva dell'art. 9, comma 1, c.p.p., valorizzando l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla ricarica di carte prepagate senza IBAN, secondo cui rileva il luogo in cui la vittima compie materialmente l'operazione, per l'immediatezza e irreversibilità del passaggio di denaro.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, c.p.p.
se la competenza non può essere determinata a norma dell’art.8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione
Regola suppletiva di competenza territoriale applicabile quando il luogo di consumazione non sia determinabile; consente di radicare la competenza nell'ultimo luogo in cui si sia realizzato un segmento dell'azione del reato.
art. 8 c.p.p.
Richiamato come criterio ordinario di determinazione della competenza territoriale, non applicabile nel caso concreto per l'incertezza sul luogo di consumazione.
art. 24-bis, comma 4, c.p.p.
Richiamato solo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- La truffa è un reato istantaneo e di danno: si consuma quando alla condotta decettiva segue la definitiva diminuzione patrimoniale della persona offesa.
- Nella truffa contrattuale la consumazione non coincide con l'assunzione dell'obbligazione da parte della vittima, ma con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la correlativa perdita definitiva da parte del raggirato.
- Quando il luogo di consumazione non sia determinabile, la competenza territoriale si individua applicando la regola suppletiva dell'art. 9, comma 1, c.p.p., valorizzando l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione.
- Nei casi di trasferimento di denaro mediante strumenti di pagamento immediati e irreversibili, il luogo in cui la vittima effettua materialmente l'operazione può assumere rilievo quale segmento dell'azione utile ai fini della competenza territoriale, se il luogo di acquisizione finale dell'agente non è noto.
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