Cassazione Penale, Ordinanza n. 09785/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva reiterata, sostenendo che non fosse correttamente valorizzata; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione; 3) eccessività della pena, lamentando che non fosse stata applicata il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la recidiva reiterata richiamando i precedenti penali dell'imputato e la sua personalità criminosa; che le attenuanti generiche erano state in realtà concesse, sicché la censura investiva impropriamente il bilanciamento tra circostanze, già confermato in appello con motivazione congrua; e che la pena di sei mesi corrispondeva al minimo edittale previsto per il reato contestato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
resistenza di cui all'art. 337 cod. pen.
È il reato per cui è stata confermata la responsabilità; la pena di sei mesi applicata è stata ritenuta corrispondente al minimo edittale.
art. 62-bis c.p.
le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche risultavano già concesse; la censura dell'imputato era quindi impropria perché avrebbe dovuto riguardare il bilanciamento tra circostanze.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La recidiva reiterata può essere legittimamente valorizzata quando il giudice di merito dia conto dei precedenti penali dell'imputato e li colleghi alla sua personalità criminosa.
- La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inconferente se tali attenuanti sono state in concreto già concesse; in tal caso, l'eventuale critica deve investire il giudizio di bilanciamento tra circostanze.
- La censura sulla determinazione della pena è infondata se la sanzione applicata corrisponde al minimo edittale previsto per il reato contestato.
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