Cassazione Civile, Ordinanza n. 15231/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società che operava nella produzione e commercio di preziosi aveva chiesto l'ammissione a concordato preventivo con cessione dei beni. Dopo una prima ammissione, una revoca e una declaratoria di fallimento poi revocata in reclamo, la procedura concordataria era ripresa; all'esito di un nuovo procedimento ex art. 173 l. fall., il tribunale aveva revocato nuovamente l'ammissione e dichiarato il fallimento, ritenendo che la proposta e i bilanci non rappresentassero in modo veritiero e trasparente la situazione economico-patrimoniale. In particolare, era contestata la mancata adeguata esposizione dei prestiti d'uso di oro e della loro contabilizzazione, nonché l'indicazione di una passività ritenuta inesistente verso una società conduttrice, poi eliminata con una compensazione giudicata artificiosa. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, assumendo che la corte territoriale avesse riqualificato a sorpresa i fatti come mancanza di condizioni di ammissibilità del concordato; 2) falsa applicazione dell'art. 173, comma 3, l. fall., contestando che l'adeguatezza dell'informazione ai creditori potesse integrare una condizione di ammissibilità e sostenendo che i creditori fossero stati comunque informati sui prestiti d'uso di oro; 3) falsa applicazione dell'art. 173, comma 3, l. fall., lamentando che la sentenza avesse elevato la veridicità dei bilanci anteriori alla domanda a requisito di ammissibilità; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 173 l. fall., sostenendo che la pretesa non veridicità di una passività inesistente, poi eliminata con modifica del piano, non potesse fondare l'inammissibilità della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello non aveva introdotto fatti nuovi, ma solo attribuito una diversa qualificazione giuridica a circostanze già oggetto di contraddittorio, con applicazione del principio iura novit curia. Ha rigettato il secondo motivo affermando che l'omessa o inadeguata rappresentazione dei prestiti d'uso di oro e della loro corretta contabilizzazione integra un atto di frode ai sensi dell'art. 173 l. fall., perché idoneo a incidere sul consenso informato dei creditori; ha quindi valorizzato il deficit informativo e la rilevanza decettiva della rappresentazione contabile, non la mera inattendibilità astratta dei bilanci. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi reale, cioè la non adeguatezza dell'informazione resa ai creditori; il quarto è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione era sorretta da una ratio autonoma già confermata. Spese non liquidate per mancata rituale attività difensiva della curatela.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.c.
il giudice deve attivare il contraddittorio sulle questioni nuove solo quando intenda porre a fondamento della decisione elementi o sviluppi non già emersi nel dibattito processuale; non vi è violazione se si tratta soltanto di diversa qualificazione giuridica di fatti già discussi.
art. 183, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata per mancata concessione di termini a difese; la Corte esclude la necessità di ulteriori termini perché non vi era introduzione di fatti nuovi.
art. 173 l. fall.
gli atti di frode e le incomplete/inadeguate rappresentazioni dei fatti rilevano quando occultano o rappresentano in modo non completo circostanze idonee a influire sul consenso informato dei creditori; il deficit informativo può integrare causa di revoca dell'ammissione al concordato, anche se non vi è dolosa preordinazione.
art. 161 l. fall.
insieme all'art. 172 l. fall. impone al debitore una disclosure effettiva e completa sui fattori rilevanti per la valutazione della proposta concordataria.
art. 172 l. fall.
concorre a fondare l'obbligo informativo del debitore verso i creditori nella procedura concordataria.
art. 59 l. fall.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la trasformazione del credito del mutuante in credito scaduto ed esigibile per effetto della domanda di concordato.
art. 169 l. fall.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della domanda di concordato sui rapporti pendenti.
art. 370 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla tardività/irricevibilità del controricorso e sulla disciplina dei termini per la difesa dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo la revoca dell'ammissione può fondarsi non solo sull'occultamento di fatti, ma anche sulla loro esposizione incompleta, inadeguata o fuorviante, quando ciò sia idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori.
- Ai fini dell'art. 173 l. fall. rilevano le condotte che abbiano valenza decettiva per i creditori, senza che sia necessaria una dolosa preordinazione; è sufficiente la consapevole volontarietà della condotta rappresentativa o omissiva.
- La corretta informazione dei creditori va valutata al momento del deposito della domanda e della proposta concordataria: successivi aggiustamenti o modifiche del piano non eliminano, di per sé, il rilievo dell'originaria incompletezza informativa.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti già allegati e discussi dalle parti senza violare il contraddittorio, perché il principio iura novit curia non impone nuova instaurazione del contraddittorio quando non muta il quadro fattuale.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione efficace di una sola ratio rende inammissibili o comunque irrilevanti le ulteriori doglianze.
- In tema di ammissione al concordato, l'obbligo di trasparenza impone una disclosure completa e corretta dei dati aziendali e delle operazioni rilevanti, anche per consentire ai creditori di valutare l'eventuale responsabilità degli organi gestori.
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