Sentenza n. 31/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 134/2016 emesso dal Tribunale di Trapani, con il quale è stato ingiunto all’IPAB “Residence Marino - Centro Servizi alla Persona” di pagare al ricorrente la somma di euro 11.332 oltre interessi e di euro 830,66 per spese del procedimento monitorio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 134/2016 del Tribunale di Trapani
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui l’IPAB era stata condannata a pagare euro 11.332, oltre interessi, nonché euro 830,66 per spese del procedimento monitorio. L’ente intimato non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il medesimo giudicato era già stato oggetto di una precedente procedura di ottemperanza, definita con sentenza del 2018 mediante accoglimento del ricorso, ordine di esecuzione e nomina di un commissario ad acta. La procedura era stata successivamente dichiarata estinta nel 2022, poiché il commissario, dopo l’insediamento, non aveva rinvenuto fondi o risorse presso l’ente debitore. Una successiva istanza di chiarimenti sulle modalità di esecuzione era stata dichiarata inammissibile nel 2025, con conferma dell’estinzione della procedura esecutiva. Il ricorrente non ha allegato né dimostrato sopravvenienze finanziarie o patrimoniali idonee a modificare la situazione di incapienza dell’IPAB e a giustificare la riproposizione dell’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la procedura di ottemperanza relativa al medesimo decreto ingiuntivo fosse già stata dichiarata estinta dopo l’accertamento dell’assenza di fondi e risorse dell’ente debitore. In assenza di allegazione e prova di sopravvenienze finanziarie o patrimoniali, il nuovo ricorso non poteva essere accolto. Il giudice ha inoltre richiamato i limiti dell’azione del commissario ad acta, già individuati nei precedenti provvedimenti, secondo cui l’insussistenza di risorse dell’ente costituisce limite invalicabile all’esecuzione commissariale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’ente intimato non si è costituito.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
La domanda di esecuzione del giudicato è stata proposta mediante il rito dell’ottemperanza; tuttavia, la riproposizione dell’azione è stata ritenuta non accoglibile in assenza di sopravvenienze patrimoniali o finanziarie dell’ente debitore.
Massime di principio
- Quando una precedente procedura di ottemperanza relativa al medesimo titolo giudiziale sia stata dichiarata estinta perché l’ente debitore è risultato privo di fondi e risorse, la riproposizione dell’azione richiede l’allegazione e la dimostrazione di sopravvenienze finanziarie o patrimoniali idonee a modificare la situazione di incapienza.
- L’assenza di fondi e risorse dell’ente debitore costituisce un limite invalicabile all’azione del commissario ad acta nell’esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario: il commissario non può disporre il pagamento in mancanza di disponibilità dell’ente.
- La conferma dell’estinzione della precedente procedura esecutiva impedisce l’accoglimento di un nuovo ricorso di ottemperanza fondato sul medesimo titolo, se il ricorrente non dimostra un mutamento della situazione patrimoniale dell’ente debitore.
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