Ordinanza n. 336/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza Registro di Area n. 9 del 12.12.2025 del Responsabile dei Servizi Tecnici e Gestione del Territorio, Geom. Paolo Orsenigo, con la quale si ordina ai ricorrenti la rimessa in pristino delle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire n. 1/2023 del 18.10.2023 e dalle N.t.A. del P.L. Scola-Rii; nonché per l'annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti presupposti e connessi, seppur non conosciuti ai ricorrenti, comunque collegati e denominati, ivi compresa la comunicazione del 19.9.2025 prot. n. 7615;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di rimessione in pristino per opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e dalle norme tecniche di attuazione di un piano di lottizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile dei Servizi Tecnici e Gestione del Territorio che imponeva la rimessione in pristino delle opere ritenute eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e dalle N.t.A. del piano di lottizzazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusa una comunicazione del 19 settembre 2025. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità, ma evidenzia la necessità di verificare, ai fini del merito, il raffronto tra lo stato attuale dei luoghi e quello autorizzato, con particolare riguardo al muro oggetto dell'ingiunzione di demolizione e alle quote altimetriche del terreno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni dedotte richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordinanza. Ha quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata. In vista della decisione di merito ha disposto, a carico di tutte le parti costituite, l'acquisizione di documentazione idonea a fornire chiari elementi di raffronto tra lo stato attuale dei luoghi e quello autorizzato, specificamente quanto al muro da demolire e alle quote altimetriche. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'atto in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e in ragione della necessità di approfondire le questioni nel giudizio di merito.
permesso di costruire n. 1/2023
Costituisce il titolo edilizio rispetto al quale l'amministrazione ha ritenuto sussistente una parziale difformità delle opere.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato qualora la sua esecuzione determini un pregiudizio grave e irreparabile, rinviando l'accertamento definitivo alla fase di merito.
- Nel contenzioso relativo a un'ordinanza edilizia di rimessione in pristino, il raffronto documentale tra lo stato dei luoghi e quello autorizzato, comprese le quote altimetriche e le caratteristiche dell'opera oggetto dell'ordine, costituisce un incombente istruttorio rilevante per la decisione di merito.
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