Cassazione Penale, Sentenza n. 5352/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ritrovato impugnava la condanna per detenzione di 45 cartucce calibro 9 parabellum (art. 166 c.p. mil. pace), deducendo violazione del principio del ne bis in idem: per gli stessi fatti era stato precedentemente prosciolto dal Tribunale di Rovigo dal reato previsto dall'art. 697 c.p. (omessa denuncia). Sosteneva che la medesima condotta materiale (detenzione delle 45 cartucce) fosse idonea a determinare la preclusione al nuovo giudizio, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (Grande Stevens).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione della Corte militare di appello che ha rilevato l'assenza di identità storico-naturalistica tra le due fattispecie: l'art. 166 c.p. mil. pace punisce la detenzione illecita di armi/munizioni da parte di un appartenente alle Forze (fattispecie connotata come antisociale ab initio), mentre l'art. 697 c.p. sanziona l'omessa denuncia della detenzione. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. Donati; Sez. 3 Pigozzi), la Corte ha ribadito che il ne bis in idem opera solo quando vi sia corrispondenza nei tre elementi costitutivi (condotta, nesso causale, evento) e con riguardo a tempo, luogo e persona. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (salvo che la sentenza impugnata non sia stata già definitiva in ordine alla pena principale).
Norme richiamate
art. 166 cod. pen. mil. pace
Reato militare che sanziona l'illiceità della detenzione di armi e munizioni da parte di un appartenente (valutata come condotta antisociale ab initio). Nel caso in esame è la norma applicata alla detenzione delle 45 cartucce da parte dell'appuntato della Guardia di Finanza.
art. 697 cod. pen.
Contravvenzione che punisce la detenzione di armi e munizioni "senza averne fatto denuncia all'Autorità" (omessa denuncia). Si differenzia sostanzialmente dall'art. 166 perché è incentrata sull'elemento dell'omissione della denuncia, non sulla qualità dell'agente come appartenente alle Forze armate.
Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, n. 18698/2010
Giurisprudenza europea che tutela il divieto del doppio processo/punizione. La Corte nazionale ha ritenuto però inapplicabile l'arresto ermeneutico invocato dal ricorrente nel caso concreto, in presenza di differenze strutturali tra le fattispecie contestate.
Sez. U, n. 34665 del 28/06/2005, Donati
Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona
Principio guida della Cassazione secondo cui la preclusione per ne bis in idem richiede una corrispondenza completa della fattispecie in tutti i suoi elementi essenziali; non basta la mera coincidenza materiale di alcuni aspetti della condotta.
Sez. 3, n. 21994 dell'01/02/2018, Pigozzi
l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta- nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta
Conferma e specifica l'approccio della triade (condotta, nesso causale, evento): la sola identità materiale della condotta non determina automaticamente il divieto di nuovo procedimento per ne bis in idem.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto intesa nella triade condotta-evento-nesso causale; la mera coincidenza materiale della condotta non è sufficiente.
- Quando le norme incriminatrici tutelano interessi giuridici diversi o richiedono elementi costitutivi differenti (es. omissione di denuncia vs. detenzione illecita da parte di un militare), possono coesistere procedimenti separati senza violare il ne bis in idem.
- Per opporre efficacemente il ne bis in idem occorre dimostrare che gli elementi essenziali del reato (condotta, evento, nesso causale, e circostanze di tempo, luogo e persona) coincidono pienamente tra i procedimenti.
- La giurisprudenza europea (Corte EDU) è rilevante, ma non automaticamente sovraordinata: la sua applicazione richiede un esame dettagliato della corrispondenza tra fatti e fattispecie nazionali.
- In casi simili è strategico contestare in concreto gli elementi costitutivi delle fattispecie e non limitarsi a sottolineare la coincidenza materiale di oggetti o situazioni (es. stesso numero di munizioni), fornendo argomenti tecnico-giuridici sulla diversità degli elementi del reato.
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