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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Napoli, Sezione 5

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza alla sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 del 15/09/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 537/2023 del 17/01/2023, notificata in data 17/01/2023 e passata in giudicato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza tar Campania - Napoli n. 4475/2015, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 375/2023, per l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n.5061/2023 del TAR Campania – Napoli e delle successive ordinanze di esecuzione nn. 2202/2024, 5086/24 e 783/2025; nonché per la nullità/illegittimità: a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione avente ad oggetto “decreto di attuazione della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania - V sez. - n.4475/2015 recante autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii; b) della delibera di consiglio comunale n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni) con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Marcianise fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. Lalla dando atto che la stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere quantificando la spesa in euro 385.591,63 dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa Lalla (mai avvenuto); c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\6\2025: per la piena ottemperanza della sentenza Tar Campania - Napoli n. 4475/2015 confermata dalla sentenza del Consiglio di stato 537/2023; nonché per la nullità/illegittimità: a) del decreto dirigenziale n.1 del 12/6/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e Manutenzione del comune di Marcianise, avente ad oggetto “decreto di attuazione della Delibera di consiglio comunale n. 56 del 31/12/2016 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez n. 4475/2015 di presa d’atto della sentenza Tar Campania V sez. n.4475/2015, autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale ex art 42 bis TUE riconoscimento ex art 194 lettera a) dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.”, con cui il Comune, affermando di aver “sospeso il procedimento” e senza compiere l’attualizzata valutazione circa l’opportunità o meno di procedere alla restituzione del suolo, nel rispetto dell’art 42 bis TUE che non consente la retroattività dell’acquisizione, ha quantificato il valore risarcitorio al 2016 ed ha disposto l’acquisizione dei beni ex art 42 bis TUE; b) della delibera di consiglio comunale di Marcianise n.56 del 31/12/2016 (ove lesiva ed in quanto vigente dopo 9 anni, implicitamente revocata), con cui si è disposto, avviando il procedimento di acquisizione, completato solo con la determina impugnata al punto a), di autorizzare l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Marcianise dei suoli fgl. 7 particella 1031, fgl. 7 part. 1185, fgl. 7 particella 1187 e fgl. 7 particella 1099, occorsi per la realizzazione degli alloggi sociali ad opera della coop. Lalla, dando atto che l’acquisizione stessa si perfezionerà solo a seguito del pagamento delle somme dovute, dando mandato al dirigente del III settore di adottare il decreto di acquisizione dopo aver acquisito dichiarazione da parte della ditta proprietaria di non aver null’altro a pretendere, quantificando la spesa in euro 385.591,63, dando mandato ad un legale di recuperare l’importo dalla cooperativa Lalla, e dai suoi aventi causa, delibera mai comunicata, né notificata se non in sede di esecuzione dinnanzi al Commissario ad acta; c) di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente ivi comprese ed in quanto lesive: - della nota 23090 del 21/9/2016 richiamata nel decreto dirigenziale 1/2025, con cui il dirigente del III settore erroneamente ha affermato che i ricorrenti non avrebbero dato riscontro alla nota endoprocedimentale 1759 del 26/1/2016, che altresì si impugna ove lesiva, mentre i soci della Cooperativa Lalla avrebbero sollevato censure solo rispetto all’obbligo del Comune di recuperare somme anche da loro, essendo il debito solo in capo alla Cooperativa (ormai estinta); - della nota comunale n.22602 del 7/5/2025 a firma del Segretario Generale del Comune di Marcianise con cui venivano resi i pareri tecnico e contabile al Commissario ad acta come da sua richiesta sulla quantificazione dell’indennizzo e del danno redatta dal commissario ad acta; - del parere n. 22268 del 6/5/2025 di regolarità tecnica, del parere di regolarità contabile n. 22287 del 6/5/2025; - della nota 22874 del 9/5/2025 a firma del dirigente del III settore con cui si è affermata la disponibilità dell’Ente a perfezionare l’iter di acquisizione sanante di cui alla delibera CC 56/2016, provvedendo alle stime delle somme risarcitorie ulteriori da corrispondere ai proprietari dei suoli; - della nota 252329 del 21/5/2025 con cui il Segretario comunale ha “confermato la validità e completezza amministrativa” della delibera 56 del 31/12/2016, senza sottoporla al Consiglio Comunale a seguito della rinnovata istruttoria; - della precedente nota 25285 del 20/5/2025 con cui il Comune ha confermato la regolarità amministrativa della delibera 56/2016 adottata con i prescritti pareri favorevoli; - della nota n.26008 del 23/5/2025 con cui l’Amministrazione confermava l’esecutività della DGC 56/2016 in assenza di qualsivoglia istruttoria, né motivazione; - delle note 21022 del 28/5/2025, 24267 del 15/5/2025, 26091 del 23/5/2025 conosciute perché richiamate nel DD 1/2025, con cui sarebbero stati acquisiti i pareri del supporto legale, che altresì si impugnano, benché non conosciuti, nonché il predetto e richiamato parere legale di cui si ignorano estremi e contenuti, relativo alla possibilità di procedere in ottemperanza, nonostante l’avvenuto insediamento del Commissario ad acta, ove fosse ritenuto acquisito agli atti del procedimento, ma che sembrerebbe non aver valutato l’ultrattività della delibera consiliare; - della nota 30856 del 12/6/2025, allegata al DD 1/2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\10\2025: PER LA PIENA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI N. 4475/2015, CONFERMATA DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 537/2023 – PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N.5061/2023 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI E DELLE SUCCESSIVE ORDINANZE DI ESECUZIONE NN. 2202/2024, 5086/24 E 783/2025, NONCHE’ PER LA NULLITA’/ILLEGITTIMITA’ a) della determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 settore III area servizi tecnici lavori pubblici e manutenzione del Comune di Marcianise, adottata in esecuzione dei provvedimenti violativi del giudicato ed impugnati per nullità/illegittimità con ricorso e primi e secondi motivi aggiunti, avente ad oggetto “decreto dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 – Costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di Scognamiglio Gianpiero, Scognamiglio Nicola e Scognamiglio Maria dell’indennità ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 non condivisa” con la quale è stato ordinato, ai sensi dell’art. 20 co. 14 ed art. 42-bis del DPR 327/2001, il deposito definitivo per la somma complessiva di € 569.368,94 presuntivamente comprensiva del risarcimento del danno relativamente all’acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 7 particella 5246E; b) della nota prot. N. 43580 del 08/08/2025 di trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli della determina sub a) ove lesiva; c) della nota prot. n. 141995 del 28708/2025 avente ad oggetto “Servizio Depositi Definitivi Napoli - Apertura del deposito definitivo n. 1431545”; d) determinazione dirigenziale n. 584 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 1 del 12/06/2025 e determinazione dirigenziale n. 584/2025 di costituzione del deposito definitivo amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a favore di Scognamiglio Gianpiero, Scognamiglio Nicola e Scognamiglio Maria dell’indennità ex art. 42-bis del DPR 327/2001 non condivisa - Disposizione versamento per perfezionamento del deposito amministrativo definitivo.” e) della nota prot. N. 50740 del 25/09/2025 di trasmissione dell’atto di liquidazione sub d) alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli; f) della nota prot. n. 48856 del 12/09/2025 con la quale il Dirigente del III settore del Comune di Marcianise ha comunicato al Commissario ad acta che con Atto di Liquidazione n. 1267 del 08/09/2025 è stato predisposto il versamento delle somme previsto sul conto corrente della Tesoreria Centrale e che in data 11/09/2025 sono stati emessi i mandati di pagamento nn. 2025.3409 e 2025.3410; di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque adottato in violazione del giudicato e dei diritti ed interessi di parte ricorrente e in particolare per l’accertamento di nullità e decadenza di atti adottati 9 anni orsono;

Giustizia amministrativa202302308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti comunali adottati in asserita esecuzione del giudicato, culminati nel decreto dirigenziale n. 1 del 12 giugno 2025 di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e nelle successive determinazioni di deposito dell'indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alle sentenze che imponevano al Comune, in alternativa alla restituzione dei terreni previo ripristino dello stato dei luoghi, l'adozione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Hanno inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la delibera consiliare del 2016, il decreto dirigenziale del 2025 e gli ulteriori atti collegati, deducendo violazione ed elusione del giudicato, nullità e illegittimità degli atti, incompetenza dirigenziale, asserita decadenza o inefficacia della delibera del 2016, impossibilità di riattivare un procedimento risalente, mancata attualizzazione della valutazione degli interessi pubblici e privati, motivazione insufficiente, omessa comunicazione di avvio, difetto di istruttoria e illegittima determinazione del valore dei beni e del risarcimento. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per avvenuta ottemperanza, il difetto di giurisdizione sulle questioni economiche e l'inammissibilità dell'impugnazione di alcuni atti endoprocedimentali. I ricorrenti hanno precisato che la quantificazione economica era contestata soltanto quale indice del difetto di istruttoria, avendo proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha escluso il difetto di giurisdizione e la duplicazione di tutele perché la controversia davanti al giudice amministrativo riguardava la conformità degli atti al giudicato e la loro legittimità, mentre la determinazione dell'indennizzo era stata devoluta alla Corte d'Appello competente. Ha escluso l'improcedibilità e la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'interesse dei ricorrenti a contestare le modalità di esecuzione del giudicato e gli atti adottati dall'amministrazione. Nel merito, ha ritenuto che la delibera consiliare del 2016 fosse un atto di indirizzo non ancora conclusivo e che il decreto dirigenziale del 2025 avesse completato legittimamente il procedimento in coerenza con il giudicato, il quale consentiva alternativamente la restituzione o l'acquisizione sanante. La delibera non aveva fissato un termine perentorio, poiché il 31 dicembre 2016 indicava soltanto una data presumibile; il decorso del tempo non aveva quindi invalidato gli atti successivi. Il dirigente era competente ad adottare il decreto in quanto atto attuativo della scelta già compiuta dal Consiglio comunale. L'insediamento del Commissario ad acta non aveva privato il Comune del potere di provvedere in via concorrente, restando salvo il controllo giudiziale sull'atto. La valutazione degli interessi era stata ritenuta adeguata, avendo considerato sia l'onerosità della restituzione sia la tutela degli occupanti degli alloggi sociali; non era stato allegato alcun mutamento della situazione di fatto tale da imporre una nuova valutazione. Non vi era stata acquisizione retroattiva, poiché il procedimento si era perfezionato soltanto con il decreto del 2025. La mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta irrilevante, poiché i ricorrenti erano già consapevoli del procedimento e avevano presentato osservazioni. Il difetto di istruttoria è stato escluso, mentre le contestazioni sul quantum sono state dichiarate estranee alla giurisdizione amministrativa. Spese compensate per la complessità della vicenda e la risalenza del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001

    Consente all'amministrazione di acquisire sanantemente il bene occupato senza titolo in alternativa alla restituzione, previa valutazione degli interessi in conflitto e determinazione dell'indennizzo; l'acquisizione si perfeziona con il decreto e non retroagisce.

  • art. 53 d.P.R. 327/2001

    Devolve al giudice ordinario le controversie relative alla determinazione dell'indennità di esproprio e del corrispettivo dell'acquisizione sanante.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie espropriative nei limiti indicati, restando al giudice ordinario la determinazione dell'indennizzo e del corrispettivo dell'acquisizione sanante.

  • art. 32 c.p.a.

    Ha consentito la conversione dal rito camerale dell'ottemperanza al rito ordinario in ragione del cumulo tra domanda di ottemperanza e domanda impugnatoria.

  • art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001

    È stato richiamato per la costituzione del deposito definitivo dell'indennità non condivisa.

Massime di principio

  • Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione, in alternativa alla restituzione del bene, l'adozione dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la conclusione successiva di un procedimento amministrativo già avviato è compatibile con il giudicato, purché l'atto finale rispetti la disciplina sostanziale e non introduca un'acquisizione retroattiva.
  • La deliberazione dell'organo politico che esprime la scelta di procedere all'acquisizione sanante può costituire un atto di indirizzo ancora non conclusivo; il successivo decreto dirigenziale può legittimamente completare il procedimento quando sia meramente attuativo della scelta già compiuta dall'organo competente.
  • Il termine indicato dall'amministrazione per la conclusione del procedimento è ordinatorio, salvo che la legge o l'atto stesso gli attribuiscano espressamente natura perentoria; il suo superamento non determina di per sé la decadenza del potere né l'invalidità degli atti tardivi.
  • L'insediamento di un commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza non priva l'amministrazione del potere di provvedere in via concorrente; gli atti adottati dall'amministrazione restano sottoposti al controllo del giudice dell'ottemperanza quanto al contenuto e alla legittimità.
  • Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, comprese le relative componenti economiche, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, in unico grado, alla Corte d'Appello; il giudice amministrativo conserva la cognizione sulle modalità di esercizio del potere e sulla conformità dell'atto al giudicato.
  • La valutazione richiesta dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 è adeguatamente motivata quando considera concretamente gli interessi pubblici e privati contrapposti, tra cui l'onerosità della restituzione e la tutela degli occupanti di immobili sociali; una nuova valutazione non è necessaria in assenza di allegazione di un mutamento significativo della situazione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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