Cassazione Penale, Sentenza n. 30214/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) e 2) contestazione della responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione di quattro automezzi della fallita, con censura della motivazione ritenuta illogica e contraddittoria, del mancato esame critico della consulenza tecnica della difesa (dott. Martinelli) e della presunta necessità di una perizia di stima; 3) censura della qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale, per presunta mancata prova del dolo specifico e invocazione della derubricazione in bancarotta semplice alla luce del periodo di detenzione e dell'affidamento delle scritture a professionisti esterni; 4) censura per mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con richiamo alla finalità della riforma e alla riduzione della popolazione carceraria per pene brevi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (in parte dichiarato anche inammissibile) ritenendolo complessivamente infondato. Sui primi due motivi ha ritenuto le doglianze generiche e inidonee a sovvertire il convincimento dei giudici di merito, che hanno valutato coerentemente le risultanze del curatore e della polizia giudiziaria circa la rilevanza delle distrazioni dei veicoli; ha affermato che la Cassazione non è chiamata a riesaminare il valore probatorio degli elementi di fatto né a ricalibrare la scelta fra consulenze contrapposte e che i documenti prodotti per la prima volta in cassazione non sono ammissibili. Sul terzo motivo ha confermato che la condotta integrava la bancarotta fraudolenta documentale nella forma specifica: l'omessa tenuta e la mancata esibizione delle scritture essenziali sono state ritenute volontariamente finalizzate a pregiudicare i creditori e a ostacolare l'accertamento delle distrazioni, con deduzione del dolo specifico. Sul quarto motivo ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, in ragione della gravità della condotta, dei precedenti e dell'assenza di elementi prognostici favorevoli; la valutazione è discrezionale e non viziata da manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216
art. 216 prima parte n. 1 e n. 2
Distinzione tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e la bancarotta fraudolenta documentale (n.2), con affermazione che l'omessa tenuta o sottrazione delle scritture può rientrare nella fattispecie specifica quando sia dimostrato lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (dolo specifico)
R.D. n. 267 del 1942, art. 217
Richiamata la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale (art. 217), utile per la valutazione della gravosità della condotta e della cornice temporale della rilevanza penale della contabilità obbligatoria
D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), art. 322 comma 1 lett. b
Riferimento alla disciplina moderna della bancarotta documentale nell'ordinamento attuale; usata per spiegare la corrispondenza tra l'antica formulazione e la nuova codificazione
Codice di procedura penale, art. 603
Disciplina della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ricorda che l'uso dell'istituto è discrezionale e subordinato alla necessità di eliminare incertezze decisive, e che il mancato uso non richiede motivazione specifica
Codice di procedura penale, artt. 606 e 609
art. 606 comma 3; art. 609 comma 2
Limiti delle questioni deducibili in cassazione: non possono essere sollevate questioni in cassazione non prospettate in appello salvo eccezioni; ciò giustifica l'inammissibilità del motivo relativo alla perizia non proposto in appello
Codice penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena e parametri da considerare (modalità del fatto, personalità del condannato, precedenti) utili alla valutazione sulla sostituibilità della pena detentiva
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
Regole sull'applicazione delle pene sostitutive della detenzione, con richiamo alla possibilità di negare la sostituzione in presenza di fondati motivi di inadempimento
Codice di procedura penale, art. 616
Norma procedurale citata in ordine alle decisioni finali della Cassazione (terminologia usata nella sentenza: declaratoria di reiezione del ricorso)
Massime di principio
- La Cassazione non rifaà la valutazione di fatto: non può essere richiesta una nuova lettura delle prove né il riesame comparativo delle consulenze tecniche, salvo vizi di motivazione rilevanti.
- La mancata produzione di documenti o la loro omissione nella contabilità possono integrare la bancarotta fraudolenta specifica se è dimostrabile che l'omissione è stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a ottenere un ingiusto profitto; la semplice irregolarità della tenuta contabile è distinta e può ricondursi a fattispecie meno gravi.
- Le valutazioni economiche dei beni (perizia stimativa) non sono automaticamente necessarie: il giudice di merito può valorizzare le stime del curatore o della polizia giudiziaria e preferirle alla consulenza della difesa se motivate; la richiesta di perizia va proposta tempestivamente in appello, altrimenti resta inammissibile in cassazione.
- Non è ammessa in cassazione la produzione di nuovi documenti salvo casi eccezionali e comprovata impossibilità di esibirli nei precedenti gradi; documenti nuovi che richiedano valutazione probatoria non devono essere introdotti in Cassazione.
- La concessione di pene sostitutive per pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve tener conto della personalità del condannato, dei precedenti e della gravità della condotta; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità di tale valutazione.
- Quando la motivazione del giudice poggia su più ragioni idonee a sostenere la decisione, l'eventuale vizio relativo a una di esse non travolge la decisione complessiva.
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