Tribunale, Sentenza T-43/25
Judgment of the General Court (First Chamber) of 21 January 2026. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark representing a curved stripe and an irregular triangle inside a black rectangle – Earlier EU figurative marks representing one or more white curved stripes ascending to the right – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-43/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Puma contro il diniego di accoglimento dell’opposizione al marchio figurativo richiesto da Ningbo Gongfang. Pur essendo identici i prodotti di classe 25, i segni sono stati ritenuti complessivamente dissimili sul piano visivo, e non comparabili né foneticamente né concettualmente. La Corte ribadisce che il confronto va effettuato sui segni così come registrati o richiesti, non sulle possibili modalità d’uso future o “rovesciate”.
Marchio UE figurativo – opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento 2017/1001 – esclusa la probabilità di confusione tra segni astratti a strisce curve e segno applicato con sfondo nero e diversa configurazione geometrica
La questione giuridica
Se il marchio figurativo richiesto, consistente in una striscia curva e un triangolo irregolare all’interno di un rettangolo nero, fosse simile ai marchi anteriori figurativi del ricorrente rappresentanti una o più strisce bianche curve ascendenti verso destra, in modo da determinare una probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, tenendo conto anche dell’asserita notorietà/forte distintività acquisita dei marchi anteriori, della pretesa appartenenza a una famiglia di marchi e del richiamo alla giurisprudenza O2 Holdings.
Principio di diritto
In una opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la probabilità di confusione presuppone cumulativamente l’identità o la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi; se, all’esito di una valutazione globale, i segni figurativi risultano complessivamente dissimili, la domanda di marchio non può essere respinta anche quando i prodotti sono identici. Ai fini del confronto devono essere considerati i segni nella forma in cui sono registrati o richiesti, senza tener conto di possibili usi diversi o "rovesciati"; nel caso di specie, le differenze geometriche, l’orientamento invertito e lo sfondo nero del segno richiesto escludono la somiglianza visiva, mentre non è possibile alcun raffronto fonetico o concettuale, con conseguente rigetto dell’opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE figurativo – assenza di probabilità di confusione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’opposizione contro la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione per prodotti di abbigliamento, calzature e accessori in classe 25.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio richiesto da Ningbo Gongfang Commercial Management Co. Ltd consiste in un segno figurativo composto da una striscia curva e un triangolo irregolare bianchi inseriti in un rettangolo nero. Puma ha opposto tre marchi anteriori figurativi dell’Unione, tutti relativi a prodotti della classe 25 e caratterizzati da una o più strisce bianche curve ascendenti verso destra.
L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione l’ha respinta e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che i prodotti fossero identici ma che i segni fossero globalmente dissimili.
Questioni sottoposte al Tribunale
Con un unico motivo di ricorso, Puma ha dedotto la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza ha sostenuto che:
- i segni sarebbero visivamente simili, poiché basati su elementi a strisce;
- il marchio richiesto andrebbe considerato anche nella possibile forma d’uso "rovesciata" o su fondi scuri;
- i marchi anteriori avrebbero un grado elevatissimo di distintività acquisita tramite uso;
- esisterebbe una famiglia di marchi costituita da segni con una o più strisce;
- le decisioni di alcuni giudici nazionali confermerebbero la probabilità di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b):
- la valutazione è globale e tiene conto della percezione del pubblico di riferimento;
- i fattori rilevanti sono interdipendenti, sicché un maggiore grado di somiglianza tra i segni può compensare una minore somiglianza tra i prodotti e viceversa;
- la probabilità di confusione richiede cumulativamente somiglianza o identità dei segni e somiglianza o identità dei prodotti.
Nel caso di specie non era contestato che i prodotti fossero identici e destinati al pubblico generale con livello di attenzione medio.
Confronto dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso:
- nei marchi anteriori, le strisce convergenti formano una configurazione triangolare oppure una o più linee curve ascendenti verso destra;
- nel marchio richiesto, invece, compare una combinazione più complessa di striscia curva e triangolo irregolare invertito;
- il segno richiesto presenta inoltre uno sfondo nero, assente nei marchi anteriori;
- l’orientamento e la direzione delle curve differiscono sensibilmente, poiché nel segno richiesto la configurazione è più angolare e segmentata, mentre nei segni anteriori è più fluida e progressiva.
Il Tribunale osserva che il confronto deve essere effettuato sui segni nella forma in cui sono protetti, ossia come registrati o come richiesti. Perciò è irrilevante l’eventuale uso del marchio in un’altra orientazione o il fatto che, su un supporto scuro, il contrasto cromatico possa attenuarsi. Il richiamo a O2 Holdings e O2 (UK) è ritenuto non pertinente, perché quella giurisprudenza non consente di confrontare i segni sulla base di forme o orientamenti diversi da quelli oggetto della domanda o della registrazione.
Ne consegue che i segni sono complessivamente dissimili sul piano visivo.
Assenza di somiglianza fonetica e concettuale
Poiché i segni sono puramente figurativi e privi di elementi verbali, non è possibile una valutazione fonetica.
Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che i segni non veicolano alcun significato particolare: non rappresentano una figura geometrica specifica idonea ad evocare un concetto determinato. Pertanto non può essere svolto un confronto concettuale.
Valutazione globale e distintività dei marchi anteriori
Il Tribunale respinge anche l’argomento della forte distintività acquisita tramite uso. Puma si era limitata ad affermare di averlo dimostrato nel procedimento amministrativo, senza precisare quali elementi del fascicolo lo attestassero; il Tribunale ricorda che non spetta ad esso ricercare autonomamente nel fascicolo amministrativo i documenti utili a fondare la tesi della parte.
Resta quindi ferma la valutazione della commissione di ricorso, che aveva attribuito ai marchi anteriori un grado di distintività medio.
Alla luce di tutti i fattori, il Tribunale conferma che manca una delle condizioni cumulative per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ossia la somiglianza dei segni. Di conseguenza non può sussistere probabilità di confusione, neppure in presenza di prodotti identici.
Famiglia di marchi, giurisprudenza nazionale e tutela alternativa
Il Tribunale esclude che l’asserita appartenenza dei segni a una famiglia di marchi possa mutare l’esito, poiché Puma non ha addotto argomenti ulteriori rispetto a quelli già respinti.
Sono giudicate irrilevanti anche le decisioni dei giudici tedeschi prodotte in udienza: esse riguardavano segni diversi e, soprattutto, azioni di contraffazione, non la diversa e prospettica valutazione della probabilità di confusione in sede di opposizione.
La Corte aggiunge che, se Puma ritiene lesi i propri diritti esclusivi, può eventualmente avvalersi di altri rimedi, come l’azione per contraffazione.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Puma SE alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO.
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