Tribunale, Sentenza T-561/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 21 January 2026. — Universal Brand Group Pty Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Elton – Earlier national word mark ELON – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-561/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato l’opposizione al marchio UE figurativo ELTON per rischio di confusione con il marchio svedese anteriore ELON. Sono state dichiarate irricevibili le prove depositate per la prima volta in giudizio e, nel merito, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della forte somiglianza visiva e della somiglianza fonetica tra i segni, nonché l’insufficienza delle differenze concettuali. La domanda di registrazione è quindi rimasta respinta per i prodotti delle classi 9 e 11 contestati.
Nullità/rigetto del ricorso contro la decisione EUIPO che aveva confermato l’opposizione all’UE figurativo ELTON per rischio di confusione con il marchio svedese anteriore ELON ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo richiesto ELTON, destinato a prodotti delle classi 9 e 11, fosse idoneo a creare un rischio di confusione con il marchio svedese anteriore ELON, tenuto conto della comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni, del grado di attenzione del pubblico pertinente e della possibile efficacia “neutralizzante” delle differenze concettuali; nonché se fossero ammissibili, nel giudizio davanti al Tribunale, prove prodotte per la prima volta in allegato al ricorso.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sussiste rischio di confusione tra ELTON ed ELON quando i prodotti sono identici o simili e i segni presentano una forte somiglianza visiva e una somiglianza fonetica almeno sopra la media; una lieve stilizzazione ornamentale del segno richiesto non incide sulla percezione del termine dominante, e le asserite differenze concettuali non eliminano il rischio di confusione se il pubblico non associa chiaramente e specificamente i segni a celebrità determinate. Il Tribunale ha inoltre ribadito che non possono essere presi in considerazione documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, poiché il controllo di legittimità si effettua sulla base del quadro fattuale e giuridico esistente davanti alla Commissione di ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra ELTON ed ELON nell’opposizione al marchio UE figurativo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina la registrabilità del segno figurativo ELTON per prodotti delle classi 9 e 11, alla luce del marchio svedese anteriore ELON.
Fatti e iter amministrativo
La ricorrente aveva depositato il 15 giugno 2022 una domanda di marchio UE figurativo per prodotti, tra gli altri, delle classi 9 e 11, relativi a software e apparecchi per il riscaldamento e la distribuzione di bevande calde, incluse macchine da caffè e capsule vuote. Elon Group AB aveva proposto opposizione basandosi sul marchio nazionale svedese anteriore ELON, registrato nel 2020 e protetto per prodotti anch’essi, in parte, delle classi 9 e 11.
L’opposizione era stata accolta in parte dalla divisione di opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso aveva respinto l’appello, ritenendo che il pubblico rilevante fosse quello svedese, che i prodotti fossero identici o simili e che i segni fossero visivamente molto simili e foneticamente almeno sopra la media di somiglianza. La commissione aveva inoltre escluso che le differenze concettuali bastassero a escludere il rischio di confusione.
Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale
EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità degli allegati A.5-A.15 prodotti con il ricorso, poiché non erano stati depositati nel procedimento amministrativo. Il Tribunale richiama il principio secondo cui il giudizio ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 ha natura di controllo di legittimità e deve essere effettuato alla luce del quadro fattuale e giuridico sottoposto alla commissione di ricorso, ai sensi anche dell’articolo 95 del medesimo regolamento.
Di conseguenza, documenti e dichiarazioni depositati per la prima volta davanti al Tribunale non possono essere utilizzati per rivalutare i fatti. Gli allegati da A.5 ad A.15 sono stati quindi dichiarati irricevibili, senza esaminarne il valore probatorio.
Quadro normativo applicato
Il Tribunale si fonda in particolare su:
- articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione in presenza di un rischio di confusione, incluso il rischio di associazione;
- articolo 72, paragrafo 2, e articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001, per delimitare l’oggetto del sindacato giurisdizionale;
- articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento.
Comparazione dei segni: elementi distintivi, somiglianza visiva e fonetica
Il Tribunale conferma che, nel marchio richiesto, l’elemento verbale "elton" è quello dominante e più distintivo, mentre la lieve stilizzazione grafica ha funzione meramente ornamentale e non è idonea a distogliere l’attenzione del pubblico dal termine.
Quanto alla somiglianza visiva, il Tribunale osserva che i segni ELON ed ELTON condividono la sequenza di lettere "el" e "on" nella stessa posizione, differendo soltanto per la presenza della lettera "t" in posizione mediana nel segno richiesto. Poiché la stilizzazione è decorativa, il grado di somiglianza visiva è correttamente qualificato come elevato.
Sul piano fonetico, la commissione di ricorso aveva già considerato la diversa lunghezza delle vocali e la presenza della consonante "t". Tuttavia, il Tribunale ritiene che tali differenze non neutralizzino le somiglianze complessive nella struttura sillabica e nel ritmo, sicché la somiglianza fonetica può essere qualificata, in sostanza, come superiore alla media.
Comparazione concettuale e riferimenti a nomi di persona
La ricorrente sosteneva che i segni evocassero immediatamente i nomi di celebrità, rispettivamente Elon Musk e Elton John, e che ciò imponesse una netta differenza concettuale. Il Tribunale ricorda che la giurisprudenza non è del tutto uniforme sulla comparazione concettuale di segni composti da nomi propri, ma chiarisce che, nel caso concreto, non era stato dimostrato che una parte non trascurabile del pubblico svedese associasse in modo specifico ed immediato i segni a quelle due personalità.
Pur essendo nota la celebrità di Elon Musk ed Elton John, ciò non basta, da solo, a provare che i nomi "Elon" e "Elton" siano percepiti come riferimenti inequivoci a tali soggetti, soprattutto in relazione ai prodotti in questione. Il Tribunale esclude anche che il richiamo a casi di notorietà commerciale, come quello di George Clooney e Nespresso, sia pertinente, poiché nel caso di specie non risultavano campagne pubblicitarie analoghe capaci di stabilire un’associazione stabile tra i segni e le celebrità.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nella valutazione complessiva, il Tribunale approva il metodo della commissione di ricorso: identità o somiglianza dei prodotti, elevata somiglianza visiva, somiglianza fonetica almeno sopra la media e grado medio di distintività intrinseca del marchio anteriore. In tale contesto, le differenze concettuali non sono sufficienti a escludere il rischio di confusione.
Il Tribunale richiama altresì il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti: una forte somiglianza tra i segni può compensare la maggiore o minore vicinanza dei prodotti, e viceversa. Quanto al livello di attenzione del pubblico, osserva che, anche se può essere elevato per taluni prodotti, ciò non basta di per sé a escludere il rischio di confusione, poiché l’apprezzamento resta globale e il consumatore medio si affida alla memoria imperfetta dei segni.
Decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO e ha condannato Universal Brand Group Pty Ltd alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio affermato
La semplice lieve stilizzazione grafica di un marchio figurativo contenente un elemento verbale dominante non è sufficiente a escludere una forte somiglianza con un marchio verbale anteriore quando le rispettive sequenze letterali coincidono in larga parte e i prodotti sono identici o simili; inoltre, il riferimento potenziale a celebrità diverse non basta a neutralizzare il rischio di confusione se il pubblico pertinente non percepisce in modo chiaro e specifico tale richiamo.
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