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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-71/25

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 21 January 2026. — Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S. A. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative trade mark EF – Earlier EU word mark EF – ERMELINDA FREITAS – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-71/25

Giurisprudenza europea62025TJ0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "EF" e il marchio anteriore "EF - ERMELINDA FREITAS". La Corte ha ritenuto corretta l’analisi della commissione di ricorso sulla predominanza dell’elemento verbale "ERMELINDA FREITAS" nel marchio anteriore e sulla rilevanza della stilizzazione del segno richiesto. Anche se alcuni prodotti erano simili, le differenze complessive tra i segni impedivano di ravvisare una confusione per il pubblico rilevante.

Marchio UE: nessun rischio di confusione tra il segno figurativo "EF" e il marchio anteriore verbale "EF - ERMELINDA FREITAS" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 escludendo il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto, costituito dalle lettere "e" e "f" in stilizzazione grafica, e il marchio anteriore verbale "EF - ERMELINDA FREITAS"; in particolare, se vi fosse una maggiore somiglianza visiva, fonetica e concettuale e se la riproduzione delle iniziali "EF" potesse prevalere sull’elemento verbale "ERMELINDA FREITAS".

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, non sussiste rischio di confusione quando, pur in presenza di una parziale identità delle lettere iniziali "EF" e di una parte di prodotti simili, il marchio anteriore è percepito soprattutto come l’insieme distintivo "ERMELINDA FREITAS", con le iniziali in posizione ancillare, mentre il marchio richiesto presenta una stilizzazione grafica non trascurabile; in tale contesto, la somiglianza visiva e fonetica resta al più bassa, la somiglianza concettuale è assente o neutra e l’applicazione del principio di interdipendenza non basta a colmare tali differenze.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nessun rischio di confusione tra "EF" e "EF - ERMELINDA FREITAS"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione al marchio UE. Il Tribunale, Seconda Sezione, esamina se tra il marchio figurativo richiesto e il marchio anteriore verbale sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno richiesto dall’interveniente Eggers & Franke Holding GmbH era un marchio figurativo composto da due lettere stilizzate, percepibili come "e" e "f" o, per parte del pubblico, con un simbolo intermedio assimilabile a una ampersand. Era depositato per vari prodotti della classe 32, tra cui birre, acque minerali, bevande analcoliche, succhi e preparati per bevande.

L’opposizione era stata proposta da Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, S. A. sulla base del marchio UE anteriore verbale "EF - ERMELINDA FREITAS", registrato per bevande alcoliche, salvo la birra, in classe 33. L’opposizione era stata respinta dalla Divisione di opposizione e poi la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione.

Questione giuridica

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse sottovalutato la somiglianza tra i segni, in particolare perché il segno richiesto riproduceva integralmente le iniziali "EF" del marchio anteriore e perché tali iniziali sarebbero distintive. Contestava inoltre la valutazione della stilizzazione del segno richiesto e la conclusione per cui il pubblico avrebbe percepito il marchio anteriore soprattutto come "ERMELINDA FREITAS".

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico. Ricorda inoltre che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, ma senza applicazioni meccaniche del principio.

Valutazione dei segni: elemento dominante del marchio anteriore

Il Tribunale conferma che, nel marchio anteriore, il gruppo di parole "ermelinda freitas" occupa una posizione molto più importante delle lettere "ef" e costituisce un’unità sintattica e concettuale autonoma, con distintività intrinseca media. Le lettere iniziali "ef" sono comprese come abbreviazione derivante dai nomi propri e, per questo, hanno una posizione ancillare.

Viene valorizzato anche il trattino, considerato un segno di interpunzione comune e non distintivo, ma idoneo a rafforzare la percezione che le lettere iniziali rinviino alle parole che seguono. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la giurisprudenza invocata dal ricorrente non sarebbe pertinente: le circostanze del caso sono infatti compatibili con l’idea che un elemento abbreviato e iniziale resti subordinato a una componente verbale più lunga e più ricordabile.

Valutazione del marchio richiesto

Quanto al segno richiesto, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva valutato sia l’ipotesi in cui il pubblico percepisca una ampersand sia quella in cui il segno sia letto semplicemente come "ef". La stilizzazione delle lettere non è considerata banale: le lettere sono intrecciate e la loro lettura richiede un certo sforzo, sicché la forma grafica contribuisce, seppur in misura limitata, alla distintività del segno.

Ne deriva che non si può trattare il marchio richiesto come una semplice trascrizione tipografica di "EF" priva di carattere distintivo. La stilizzazione resta invece un elemento apprezzabile nella comparazione visiva.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: i segni coincidono solo nelle lettere "e" e "f", mentre il marchio anteriore contiene anche "ermelinda freitas" e il marchio richiesto presenta una grafia particolare. La somiglianza complessiva è quindi bassa.

Sul piano fonetico, il marchio richiesto può essere pronunciato come "ef" o "e and f", mentre il marchio anteriore sarà normalmente pronunciato come "ermelinda freitas" oppure "ef ermelinda freitas". Anche qui la somiglianza è al più bassa, poiché il pubblico non ha motivo di ridurre il marchio anteriore alle sole iniziali.

Sul piano concettuale, il Tribunale condivide la valutazione secondo cui il marchio richiesto è un segno di fantasia senza significato particolare, mentre il marchio anteriore è percepito come nome e cognome preceduti dalle iniziali oppure come segno fantasioso. Non essendovi un significato comune rilevante, la comparazione concettuale è neutra.

Rischio di confusione e principio di interdipendenza

Pur prendendo atto che alcuni prodotti sono simili, il Tribunale ricorda che il principio di interdipendenza non impone automaticamente l’esistenza di un rischio di confusione quando la somiglianza tra i segni è bassa. Nel caso concreto, le differenze visive e fonetiche legate all’elemento dominante "ERMELINDA FREITAS" e alla stilizzazione del segno richiesto sono sufficientemente marcate da escludere che il pubblico possa ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il ricorso è respinto integralmente. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente; l’EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza e non essendosi tenuta udienza, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueproprietà intellettualeopposizione al marchiorischio di confusione

Testo integrale

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