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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-218/24

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 21 January 2026. — DT v Eulex Kosovo. — Arbitration clause – Common foreign and security policy – International civilian staff of EU international missions – Consecutive fixed-term contracts – Termination of the applicant’s contract – Right to be heard – Obligation to state reasons – Principle of sound administration – Duty to have regard for the welfare of staff – Misuse of powers – Equal treatment – Legitimate expectations. — Case T-218/24

Giurisprudenza europea62024TJ0218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la legittimità della cessazione del contratto di un membro dello staff internazionale di EULEX Kosovo, ritenendo che la soppressione del posto fosse collegata a una riorganizzazione della missione sottratta al suo sindacato perché inserita nel quadro CFSP. Ha inoltre escluso violazioni del diritto di essere ascoltato, dell’obbligo di motivazione e degli altri principi invocati dal ricorrente. In via conseguente, ha respinto la domanda di risarcimento e dichiarato inammissibili i rimedi alternativi fondati sugli articoli 263 e 268 TFUE.

Controversia contrattuale tra un membro dello staff internazionale di EULEX Kosovo e la missione sulla legittimità della cessazione anticipata di un contratto a termine e sul rigetto dell’istanza interna, con domanda risarcitoria connessa.

La questione giuridica

Nell’ambito di una clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE, la Corte era chiamata a stabilire: se la cessazione del contratto del ricorrente e il rigetto del suo reclamo interno violassero il diritto di essere լսato, l’obbligo di motivazione, la tutela del legittimo affidamento, il principio di buona amministrazione, il dovere di tutela del personale, la parità di trattamento e l’assenza di abuso di potere; inoltre, se fosse ammissibile contestare la legittimità del revised deployment plan e se fossero proponibili, in via alternativa, un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE e una domanda risarcitoria ex articolo 268 TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha respinto il ricorso: ha ritenuto che la cessazione del contratto e il rigetto del reclamo interno fossero atti di natura contrattuale rientranti nella clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE; ha escluso la propria giurisdizione a sindacare la legittimità del revised deployment plan, in quanto direttamente connesso a scelte strategiche CFSP; ha giudicato infondati o irricevibili i motivi relativi a diritto di essere ascoltato, motivazione, legittimo affidamento, buona amministrazione, tutela del personale, parità di trattamento e abuso di potere; ha quindi respinto anche la domanda risarcitoria contrattuale, dichiarando inammissibili il ricorso ex articolo 263 TFUE e la domanda ex articolo 268 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24 TUE
  • Articolo 275 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
  • Decisione (PESC) 2025/1161
  • Azione comune 2008/124/PESC
  • Decisione 2014/349/PESC
  • Decisione 2010/322/PESC

Cessazione del contratto di un membro dello staff internazionale di EULEX Kosovo

Il Tribunale si pronuncia, in un ricorso proposto ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro del ricorrente, sulla cessazione anticipata di un rapporto contrattuale a termine presso EULEX Kosovo e sul rigetto del reclamo interno avverso tale cessazione. La controversia riguarda anche la riorganizzazione della missione e la creazione di un nuovo posto di lavoro in sostituzione di quello occupato dal ricorrente.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorrente era impiegato come membro dello staff contrattuale internazionale della missione EULEX Kosovo, dapprima con un contratto a termine e poi con cinque contratti successivi, l’ultimo dei quali copriva il periodo dal 15 giugno 2023 al 14 giugno 2025. Il contratto conteneva una clausola compromissoria a favore della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 272 TFUE e prevedeva, in particolare, la possibilità di cessazione con preavviso di un mese e il previo esaurimento delle procedure interne.

Nel 2023 il Capo missione propose un revised deployment plan che aboliva diversi posti, tra cui quello di Knowledge Management Officer occupato dal ricorrente, e istituiva un nuovo posto di Knowledge and Information Management Officer. Dopo la riunione del 7 novembre 2023 e la comunicazione del 13 novembre 2023, EULEX Kosovo informò il ricorrente che il contratto sarebbe cessato il 14 dicembre 2023 perché il posto non faceva più parte della struttura della missione. Il reclamo interno del 24 novembre 2023 fu respinto con lettera del 20 febbraio 2024.

Giurisdizione e diritto applicabile

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 272 TFUE consente di adire i giudici dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria per controversie contrattuali di qualsiasi natura. Poiché la lite concerne la cessazione del contratto e il rigetto del reclamo interno, atti qualificati come contrattuali, il Tribunale afferma la propria giurisdizione sulle domande principali.

Quanto al diritto applicabile, osserva che il contratto non designa una legge nazionale rilevante per la controversia e che non occorre applicare disposizioni imperative di diritto nazionale. La controversia viene quindi risolta sulla base del contratto, degli SOP di EULEX Kosovo, della Carta dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione.

Inammissibilità della contestazione del revised deployment plan

Il ricorrente, nel corso del giudizio, aveva cercato di impugnare anche la legittimità del revised deployment plan, sostenendo che fosse contrario all’OPLAN. Il Tribunale dichiara tale censura irricevibile per due ragioni.

In primo luogo, il ricorso introduttivo non impugnava il revised deployment plan, adottato non da EULEX Kosovo ma dal Civilian Operations Commander dell’EEAS, e la questione investiva una scelta direttamente connessa alla CFSP/CSDP. In tale ambito, il giudice dell’Unione non ha, in linea di principio, giurisdizione sugli atti direttamente relativi alla definizione o all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune. In secondo luogo, la censura era nuova e tardiva, proposta solo nella replica, senza che ricorressero le condizioni per una sua ammissibilità ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura.

Primo motivo: diritto di essere ascoltato

Il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto essere ascoltato prima della proposta di revisione del deployment plan e prima della decisione di cessazione del rapporto. Il Tribunale richiama l’articolo 17 del contratto e l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, ma precisa che il diritto di essere ascoltato opera rispetto a un atto individuale che incide sfavorevolmente sulla persona interessata.

Poiché il ricorrente contestava in sostanza la mancata audizione prima della proposta di revisione del deployment plan, il Tribunale ritiene la censura inefficace: né il contratto né gli SOP prevedono un diritto di essere sentito prima della proposta di riorganizzazione della missione, che non costituisce un atto individuale nei suoi confronti. Quanto alle riunioni del 2 ottobre e del 7 novembre 2023, il Tribunale rileva che il ricorrente era stato effettivamente in grado di esporre la propria posizione e che l’amministrazione aveva ascoltato le sue osservazioni prima della decisione finale. Il motivo è quindi respinto.

Secondo motivo: obbligo di motivazione

Il ricorrente contestava la sufficienza della motivazione sia della lettera di cessazione sia della decisione che respingeva il reclamo interno. Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e dall’articolo 20.2 del contratto, si applica anche quando l’amministrazione agisce in un contesto contrattuale.

Nel caso di specie, la lettera del 13 novembre 2023 indicava chiaramente che il contratto era stato risolto perché il posto non era più previsto nella struttura della missione dopo l’approvazione del revised deployment plan. La lettera del 20 febbraio 2024 ribadiva la ragione della cessazione e rispondeva ad alcuni dei rilievi del ricorrente, evidenziando anche che il nuovo posto presentava differenze significative rispetto a quello soppresso. La motivazione, pur concisa, è ritenuta chiara e sufficiente sia per consentire la difesa del ricorrente sia per permettere il controllo giurisdizionale.

Quarto motivo: SOP sulla riconfigurazione, buona amministrazione, dovere di tutela del personale e abuso di potere

Il ricorrente articolava il quarto motivo in più censure, molte delle quali vengono respinte come inammissibili, inefficaci o infondate.

Mancanza di trasparenza e pretesa tardività dell’informazione

La censura di genericità e mancanza di trasparenza è dichiarata inammissibile per difetto di precisione. La doglianza secondo cui la soppressione del posto gli sarebbe stata comunicata troppo tardi è respinta come inefficace: anche a voler ipotizzare una simile irregolarità, essa non inciderebbe di per sé sulla legittimità degli atti impugnati, che riguardano la cessazione del contratto. Inoltre, il contratto prevedeva espressamente un preavviso di un mese.

Mancata consultazione del Staff Committee

Il Tribunale interpreta l’articolo 4 dello SOP sulla reconfiguration come norma che prevede, "whenever applicable", la consultazione dei rappresentanti del personale e dei contingent leaders, non una consultazione obbligatoria del Staff Committee in ogni caso. Pertanto, la mancata consultazione del comitato non vizia la decisione di cessazione.

Differenza tra il vecchio e il nuovo posto

Il Tribunale esamina poi se il nuovo posto fosse sostanzialmente identico a quello soppresso. Conclude di no: il nuovo posto prevedeva un regime di impiego diverso, riservato ai seconded staff, richiedeva un’esperienza inferiore e includeva compiti aggiuntivi di information management non presenti nel vecchio ruolo, oltre a un diverso equilibrio tra competenze analitiche e funzioni di archiviazione e gestione dell’informazione. Per tale ragione, il nuovo posto è considerato significativamente diverso.

Di conseguenza, vengono respinte anche le censure basate sul presunto mancato rispetto della competenza ed esperienza del ricorrente, sulla mancata offerta di altro posto nella missione e sull’asserita assenza di un motivo oggettivo per la riorganizzazione. Il Tribunale osserva che il contratto e lo SOP non imponevano un obbligo di ricollocazione interna; un simile obbligo sarebbe contrario alla natura temporanea della missione e alla posizione degli altri dipendenti.

Abuso di potere e intento personale

La censura secondo cui il Chief of Staff avrebbe voluto "sbarazzarsi" del ricorrente è respinta per mancanza di elementi oggettivi, pertinenti e concordanti. Il Tribunale ricorda che il vizio di abuso di potere richiede prova rigorosa e non può fondarsi su mere supposizioni.

Parità di trattamento

Quanto al trattamento differenziato rispetto ad altri posti soppressi, il Tribunale ritiene che le situazioni non fossero comparabili: il posto del ricorrente era l’unico Knowledge Management Officer, mentre gli altri posti avevano profili diversi, in particolare in materia di sicurezza, e la diversa tempistica di cessazione era giustificata da esigenze operative differenti. La censura viene quindi respinta.

Terzo motivo: tutela del legittimo affidamento

Il ricorrente sosteneva di aver ricevuto varie assicurazioni che il suo posto fosse sicuro, tra cui colloqui con il Chief of Staff e il Head of Mission, l’estensione del contratto fino al 2025 e l’assegnazione di compiti coerenti con il suo ruolo. Il Tribunale ricorda che il legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti competenti e affidabili.

Tale requisito non è soddisfatto. Il contratto prevedeva chiaramente la possibilità di cessazione con preavviso; inoltre, l’email del 2 giugno 2023 avvertiva già che, se il nuovo deployment plan avesse comportato la soppressione di un posto, il relativo contratto sarebbe stato terminato. Le dichiarazioni invocate dal ricorrente vengono considerate troppo generiche o non provenienti dall’autorità competente a decidere la soppressione del posto, che spettava al Civilian Operations Commander. Il motivo è quindi respinto.

Domanda risarcitoria

Poiché nessuna delle violazioni dedotte è stata accolta, il Tribunale rigetta anche la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali avanzata in via principale sulla base della responsabilità contrattuale. Cade così anche il presupposto per ogni ulteriore ristoro.

Domande alternative ex articoli 263 e 268 TFUE

In via subordinata, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento ex articolo 268 TFUE. Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso ex articolo 263 TFUE, perché gli atti contestati sono atti contrattuali che non producono effetti giuridici esterni al rapporto contrattuale né implicano l’esercizio di prerogative pubbliche autonome. Dichiara inoltre inammissibile la domanda ex articolo 268 TFUE, in quanto la controversia si colloca interamente nel quadro della responsabilità contrattuale dell’Unione.

Misure istruttorie richieste

Il ricorrente chiedeva la propria audizione e l’esame testimoniale di un collega. Il Tribunale respinge tali richieste, ritenendo che gli elementi già presenti nel fascicolo e le spiegazioni fornite in udienza fossero sufficienti per decidere la causa. Non vi era quindi necessità di integrare l’istruttoria.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna ciascuna parte a sopportare le proprie spese, applicando una soluzione di equità ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiepersonale delle missioni civili pscddiritto del lavoro contrattuale ueclausola compromissoriadiritti fondamentali e buona amministrazioneresponsabilità contrattuale dell’unione

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