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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-93/24

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 21 gennaio 2026. — Lantmännen ek för e Lantmännen Biorefineries AB contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercati del bioetanolo e dell’etanolo – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Procedimento “ibrido” scaglionato – Presunzione d’innocenza – Imparzialità. — Causa T-93/24

Giurisprudenza europea62024TJ0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Lantmännen contro la decisione della Commissione nel caso "Ethanol Benchmarks". Ha ritenuto legittimo il procedimento ibrido scaglionato, nonché compatibili con la presunzione d’innocenza i riferimenti nella decisione di transazione alle imprese non transigenti, perché circoscritti e funzionali alla qualificazione del comportamento della sola Abengoa. Ha inoltre escluso che la sequenza procedurale adottata avesse compromesso l’imparzialità oggettiva della Commissione.

Intesa nel mercato europeo dell’etanolo: legittimità di un procedimento "ibrido" scaglionato e tutela della presunzione d’innocenza e dell’imparzialità della Commissione.

La questione giuridica

Se la Commissione, in un procedimento antitrust "ibrido" scaglionato, possa adottare prima una decisione di transazione nei confronti di una sola impresa e poi una decisione ordinaria nei confronti delle imprese non transigenti senza violare la presunzione d’innocenza; se, inoltre, i riferimenti contenuti nella decisione di transazione alle imprese non transigenti costituiscano un giudizio prematuro sulla loro colpevolezza; e se tale modo di procedere comprometta il requisito di imparzialità oggettiva della Commissione ai sensi del diritto a una buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che il ricorso a un procedimento antitrust "ibrido" scaglionato, anche quando solo una delle imprese interessate aderisce alla transazione, non viola di per sé la presunzione d’innocenza delle imprese non transigenti: la legittimità va valutata in concreto sulla motivazione e sul contesto della decisione di transazione. Parimenti, i riferimenti nella decisione di transazione alle imprese non destinataria sono compatibili con la presunzione d’innocenza se sono limitati a quanto oggettivamente necessario per descrivere e qualificare il comportamento dell’impresa che transige, senza esprimere un giudizio prematuro e definitivo sulla responsabilità altrui. Infine, tale assetto procedurale non integra, nel caso di specie, una violazione del principio di imparzialità oggettiva della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Regolamento (CE) n. 622/2008
  • Articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003

Intesa nel mercato europeo dell’etanolo: procedimento ibrido, presunzione d’innocenza e imparzialità

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Lantmännen ek för e Lantmännen Biorefineries AB contro la decisione della Commissione nel caso AT.40054 – "Ethanol Benchmarks". Il Tribunale esamina in particolare la compatibilità con la presunzione d’innocenza e con il principio di imparzialità di un procedimento antitrust "ibrido" scaglionato, culminato prima in una decisione di transazione per una sola impresa e poi in una decisione ordinaria nei confronti delle ricorrenti.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato nel 2015 un’indagine ai sensi del regolamento n. 1/2003 per verificare se, nel mercato europeo dell’etanolo, Lantmännen, Abengoa e Alcogroup avessero manipolato il calcolo di indici di riferimento dei prezzi pubblicati da S&P Global Platts. Dopo una fase di discussioni in vista di transazione, Abengoa e Alcogroup avevano inizialmente proseguito nel procedimento ordinario, mentre le ricorrenti avevano presentato una proposta di transazione.

Successivamente Abengoa aveva ripreso la transazione, mentre le ricorrenti si erano ritirate dal relativo procedimento. La Commissione aveva quindi adottato nel 2021 una decisione di transazione solo nei confronti di Abengoa, per poi proseguire il procedimento ordinario nei confronti delle ricorrenti e, infine, adottare il 7 dicembre 2023 la decisione impugnata, che constata una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE e infligge un’ammenda di EUR 47,718 milioni.

Condotta anticoncorrenziale contestata

Secondo la Commissione, l’infrazione consisteva in un comportamento coordinato volto ad aumentare, mantenere o impedire la diminuzione degli indici Platts relativi all’etanolo, indici utilizzati in larga parte nei contratti di vendita a lungo termine. La Commissione ha descritto due profili di condotta:

  • coordinamento del comportamento di negoziazione prima, durante e dopo la "finestra MOC" del processo Market-on-Close;
  • accordi per limitare l’offerta di etanolo fisico nella zona di Rotterdam disponibile per le negoziazioni nella finestra MOC.

Il Tribunale riassume il contesto di mercato: gli indici Platts riflettevano le compravendite nell’area Amsterdam-Rotterdam-Anversa, e il processo MOC attribuiva particolare rilevanza alle informazioni raccolte nella finestra temporale 16:00-16:30 di Londra.

Primo motivo: presunzione d’innocenza e procedimento "ibrido"

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse violato la presunzione d’innocenza scegliendo di adottare una decisione di transazione nei confronti di una sola impresa, prima della conclusione del procedimento ordinario, e inserendo nella decisione di transazione riferimenti alla partecipazione delle imprese non transigenti.

Il Tribunale respinge tale impostazione ricordando che:

  • l’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004 non esclude il procedimento "ibrido";
  • la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se avviare o concludere discussioni di transazione;
  • la presunzione d’innocenza va valutata in concreto, alla luce del contenuto e del contesto della decisione di transazione.

Ne consegue che l’adozione di una decisione di transazione nei confronti di un solo partecipante non implica, di per sé, un giudizio di colpevolezza sulle imprese che proseguono nel procedimento ordinario. Il Tribunale sottolinea anche che la decisione di transazione non determina giuridicamente l’esito del procedimento ordinario, come dimostrato dal fatto che la Commissione ha poi adottato una decisione diversa nei confronti di Alcogroup, ritenendo insufficienti le prove per tutto il periodo contestato.

Decisione di transazione e riferimenti alle "altre parti interessate"

Le ricorrenti contestavano in particolare i riferimenti contenuti nella decisione di transazione alle "altre parti interessate" (cioè le imprese non destinatarie della transazione), ritenendo che essi esprimessero un giudizio prematuro sulla loro responsabilità.

Il Tribunale osserva che la Commissione aveva adottato varie cautele redazionali:

  • chiarimento esplicito che la decisione era rivolta solo ad Abengoa;
  • affermazione che la decisione non accertava, né intendeva accertare, neppure in via preliminare, la responsabilità delle altre imprese;
  • uso di una denominazione distinta, "altre parti interessate", proprio per differenziare i soggetti non destinatari.

Quanto ai riferimenti contestati nei considerando relativi alla descrizione dei fatti e alla qualificazione giuridica del comportamento di Abengoa, il Tribunale ritiene che essi fossero meramente descrittivi e oggettivamente necessari per spiegare e qualificare la condotta della sola Abengoa in un’intesa per sua natura collettiva. Anche il riferimento nel dispositivo alle "altre parti interessate" non equivale, secondo il Tribunale, a una dichiarazione chiara di colpevolezza delle ricorrenti: il dispositivo produce effetti giuridici solo per la destinataria, cioè Abengoa.

Secondo motivo: imparzialità oggettiva e buona amministrazione

Le ricorrenti deducevano, in subordine, la violazione del principio di imparzialità ai sensi dell’articolo 41 della Carta, sostenendo che la scelta procedurale della Commissione e il contenuto della decisione impugnata rivelassero un pregiudizio nei loro confronti.

Il Tribunale ricorda che l’imparzialità ha una componente soggettiva e una oggettiva, e che nel caso di specie è rilevante solo il profilo oggettivo: occorre verificare se l’organizzazione del procedimento offrisse garanzie sufficienti a escludere ogni dubbio legittimo. Nel caso concreto, il Tribunale esclude che vi fossero elementi tali da far sorgere un dubbio legittimo di parzialità:

  • il fatto che la decisione di transazione fosse rivolta a una sola impresa non obbligava la Commissione a dichiarare la responsabilità di un’altra impresa;
  • il procedimento ordinario resta autonomo e la Commissione deve valutarlo sulla base degli elementi del fascicolo e della comunicazione degli addebiti;
  • i passaggi della decisione impugnata richiamati dalle ricorrenti non mostrano un punto di partenza pregiudiziale, ma un’analisi articolata del mercato, delle prove e della cronologia degli eventi.

Il Tribunale considera inoltre non decisiva la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti sulla prova di indizi concreti di parzialità, poiché nel caso concreto non emerge alcun elemento del fascicolo idoneo a mostrare che il procedimento non fosse organizzato con garanzie sufficienti.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna le ricorrenti a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

Principi pratici per il professionista

La sentenza conferma che, nei procedimenti antitrust della Commissione, la transazione parziale e scaglionata è ammissibile anche se aderisce alla transazione una sola impresa, purché la decisione di transazione sia formulata con cautela e non anticipi la responsabilità delle imprese che proseguono nel procedimento ordinario. Per difendersi efficacemente, la censura deve concentrarsi non sulla struttura astratta del procedimento, ma su specifiche frasi, passaggi motivazionali o effetti concreti idonei a rivelare un giudizio prematuro o un vero dubbio di imparzialità.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartellipresunzione d’innocenzaimparzialità amministrativaprocedimento di transazione

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