Sentenza del 09/06/2017 n. 2591 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato esterno - Ammissibilità - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza enuncia il principio secondo cui il giudicato esterno è ammissibile nel processo tributario, anche se riguarda un diverso periodo d'imposta, purché la decisione precedente riguardi il medesimo tributo e accerti elementi comuni e pregiudiziali rispetto alla controversia successiva. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso, né identifica le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia del giudicato esterno nel processo tributario. In particolare, si discute se una sentenza definitiva relativa a un diverso periodo d'imposta possa essere fatta valere in un altro giudizio tra le stesse parti. Il principio affermato è che il giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c., richiede che il tributo oggetto dei giudizi sia il medesimo. Tuttavia, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta non esclude che il giudice possa considerare una precedente decisione quando essa abbia accertato elementi pregiudiziali della stessa fattispecie impositiva, comuni ai diversi periodi.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La norma attribuisce efficacia vincolante alla sentenza passata in giudicato tra le parti. Nel processo tributario tale efficacia può operare anche rispetto a un diverso periodo d'imposta, quando la precedente decisione riguardi lo stesso tributo e risolva questioni pregiudiziali comuni alla medesima fattispecie impositiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce in assoluto l'applicazione del giudicato esterno.
- Una sentenza definitiva relativa a un altro periodo può essere rilevante se riguarda lo stesso tributo, le stesse parti e un elemento costitutivo o pregiudiziale comune ai due giudizi.
- Il giudicato non si estende automaticamente a ogni annualità: occorre verificare concretamente l'identità della questione decisiva e la sua necessaria incidenza sul periodo oggetto del nuovo giudizio.
- La precedente sentenza non può vincolare il nuovo giudizio su fatti o elementi propri ed esclusivi del diverso periodo d'imposta.
- Per invocare il giudicato esterno è quindi necessario dimostrare il passaggio in giudicato della decisione precedente e la comunanza del tributo e della questione pregiudiziale.
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