Sentenza n. 14701/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento previa adozione di misure cautelari dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di provvedere alla fissazione, in favore del Sig. -OMISSIS-, di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., lamentando il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento necessario per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Successivamente alla proposizione del ricorso, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata e ha quindi fatto venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell’enorme numero di richieste di visto gravanti sulla sede diplomatica e delle esigenze organizzative connesse alla gestione delle procedure di ricezione delle domande.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato, unitamente all’art. 117 c.p.a., per dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente durante il giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione dell’attività richiesta dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La fissazione, durante il giudizio, dell’appuntamento richiesto presso una sede diplomatica per la presentazione di una domanda di visto elimina l’interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio relativo a tale adempimento.
- In presenza di un elevato numero di richieste e di comprovate esigenze organizzative della sede amministrativa, tali circostanze possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
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