Cassazione Penale, Sentenza n. 38849/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso con riguardo al motivo relativo all'omesso contraddittorio, ritenendo che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza determina nullità assoluta del provvedimento assunto. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bolzano perché fissi nuova camera di consiglio e decida sulla richiesta del condannato nel contraddittorio delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zambetti aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. rispetto a reati già giudicati con due sentenze; il GIP aveva rigettato tale richiesta. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, principalmente per essere stato il provvedimento adottato senza contraddittorio (mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la richiesta di riconoscimento deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Riferimento alla causa di nullità per violazione del contraddittorio; l'omessa garanzia del contraddittorio determina nullità assoluta del provvedimento.
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 604 per disporre l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità assoluta.
art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Integrata con l'art. 623 per stabilire la conseguenza processuale dell'accertamento di nullità assolute: annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento esecutivo è causa di nullità assoluta del provvedimento adottato in quella udienza.
- Se un provvedimento impugnato è affetto da nullità per violazione del contraddittorio, la Corte deve annullarlo e disporre il rinvio per ristabilire il contraddittorio, non pronunciarsi sul merito.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) va decisa nel rispetto del principio del contraddittorio: la parte interessata deve essere avvisata e partecipare all'udienza o alla camera di consiglio che decide la richiesta.
- La corretta prassi processuale in caso di nullità assolute è l'annullamento con rinvio al giudice competente perché riesamini la questione con le garanzie procedurali richieste.
- Per evitare il rischio di annullamento, difensore e parti devono accertare la regolare notificazione degli avvisi di udienza nei procedimenti esecutivi e sollevare tempestivamente eccezioni qualora manchi il contraddittorio.
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