Cassazione Penale, Sentenza n. 25156/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente censura l'erronea applicazione degli articoli 157, 158 e 159 cod. pen. per non aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione dei reati prima della definizione del giudizio di appello. I reati risultano commessi fino al 4 novembre 2015, con termine prescrizionale ultimo il 4 maggio 2023. La sentenza di primo grado indicava una sospensione dei termini per complessivi 1281 giorni senza adeguata motivazione. La sentenza d'appello è stata emessa il 6 novembre 2023, cioè dopo il decorso del termine prescrizionale. Nei documenti di trasmissione si segnala una sospensione di un anno e sei mesi richiamando l'art. 157, comma ultimo, cod. pen. e l'art. 420-quater cod. proc. pen., ma tale richiamo è ritenuto inconferente in mancanza di una pronuncia di "sentenza di non doversi procedere". Pertanto si invoca la rilevazione d'ufficio, ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen., dell'estinzione per prescrizione di tutti i reati ascritti.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'estinzione per prescrizione di tutti i reati, ritenendo non adeguatamente giustificata la sospensione dei termini indicata in primo grado e non rilevante la sospensione richiamata negli atti di trasmissione in assenza della pronuncia di non doversi procedere. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione (declaratoria di causa di non punibilità con annullamento senza rinvio della condanna). Sentenza resa a Roma il 7 maggio 2024.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata in relazione a ipotesi di sospensione dei termini prescrizionali; la Corte ha ritenuto che l'eventuale sospensione indicata non fosse adeguatamente motivata o applicabile nel caso concreto, soprattutto se richiamata senza pronuncia di non doversi procedere
art. 158 cod. pen.
Rilevante per il computo della prescrizione; la Corte ha valutato che, avuto riguardo ai fatti (ultimazione reati 4/11/2015), i termini prescrizionali erano decorso prima della sentenza d'appello
art. 159 cod. pen.
Richiamato nel complesso normativo sul decorso e sospensione della prescrizione; la sua applicazione non ha impedito la declaratoria di estinzione
artt. 157-161 cod. proc. pen.
Citazione in ordine al termine prescrizionale e alle sue sospensioni/interruzioni; la Corte ha ritenuto che il termine complessivo risultasse scaduto prima della sentenza d'appello
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata negli atti di trasmissione in relazione a sospensione (presunta) dei termini; la Corte ha ritenuto tale richiamo inconferente in assenza della pronuncia di "sentenza di non doversi procedere" richiesta dalla stessa norma per giustificare la sospensione
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione quando non emergono cause di proscioglimento nel merito; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza di condanna
Massime di principio
- Il decorso della prescrizione va calcolato a partire dall'ultimo giorno in cui il reato si è ritenuto consumato: se il termine prescrizionale è scaduto prima della pronuncia d'appello, il giudice d'ufficio deve dichiarare l'estinzione per prescrizione ex art.129 c.p.p.
- Le sospensioni o interruzioni dei termini prescrizionali devono essere concretamente motivate e comprovabili negli atti e nella motivazione della sentenza di primo grado; una mera indicazione numerica nella testata della sentenza non è sufficiente
- Non è sufficiente richiamare norme che consentono sospensioni (es. art. 420-quater c.p.p.) senza che ricorrano le condizioni previste dalla norma (per es. la pronuncia di sentenza di non doversi procedere): tali richiamo non può impedire la declaratoria di estinzione
- Quando la declaratoria di estinzione riguarda cause di non punibilità, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, salvo che emergano questioni di merito che impongano diversa soluzione
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare con precisione le date rilevanti (data di commissione/ultima consumazione, eventuali atti interruttivi o sospensivi validamente motivati, date delle pronunce) e documentare le ragioni di qualsiasi sospensione per resistere a una rilevazione d'ufficio della prescrizione
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