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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25156/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente censura l'erronea applicazione degli articoli 157, 158 e 159 cod. pen. per non aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione dei reati prima della definizione del giudizio di appello. I reati risultano commessi fino al 4 novembre 2015, con termine prescrizionale ultimo il 4 maggio 2023. La sentenza di primo grado indicava una sospensione dei termini per complessivi 1281 giorni senza adeguata motivazione. La sentenza d'appello è stata emessa il 6 novembre 2023, cioè dopo il decorso del termine prescrizionale. Nei documenti di trasmissione si segnala una sospensione di un anno e sei mesi richiamando l'art. 157, comma ultimo, cod. pen. e l'art. 420-quater cod. proc. pen., ma tale richiamo è ritenuto inconferente in mancanza di una pronuncia di "sentenza di non doversi procedere". Pertanto si invoca la rilevazione d'ufficio, ex art. 129, comma 1 cod. proc. pen., dell'estinzione per prescrizione di tutti i reati ascritti.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'estinzione per prescrizione di tutti i reati, ritenendo non adeguatamente giustificata la sospensione dei termini indicata in primo grado e non rilevante la sospensione richiamata negli atti di trasmissione in assenza della pronuncia di non doversi procedere. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione (declaratoria di causa di non punibilità con annullamento senza rinvio della condanna). Sentenza resa a Roma il 7 maggio 2024.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione a ipotesi di sospensione dei termini prescrizionali; la Corte ha ritenuto che l'eventuale sospensione indicata non fosse adeguatamente motivata o applicabile nel caso concreto, soprattutto se richiamata senza pronuncia di non doversi procedere

  • art. 158 cod. pen.

    Rilevante per il computo della prescrizione; la Corte ha valutato che, avuto riguardo ai fatti (ultimazione reati 4/11/2015), i termini prescrizionali erano decorso prima della sentenza d'appello

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato nel complesso normativo sul decorso e sospensione della prescrizione; la sua applicazione non ha impedito la declaratoria di estinzione

  • artt. 157-161 cod. proc. pen.

    Citazione in ordine al termine prescrizionale e alle sue sospensioni/interruzioni; la Corte ha ritenuto che il termine complessivo risultasse scaduto prima della sentenza d'appello

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata negli atti di trasmissione in relazione a sospensione (presunta) dei termini; la Corte ha ritenuto tale richiamo inconferente in assenza della pronuncia di "sentenza di non doversi procedere" richiesta dalla stessa norma per giustificare la sospensione

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione quando non emergono cause di proscioglimento nel merito; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione e annullare senza rinvio la sentenza di condanna

Massime di principio

  • Il decorso della prescrizione va calcolato a partire dall'ultimo giorno in cui il reato si è ritenuto consumato: se il termine prescrizionale è scaduto prima della pronuncia d'appello, il giudice d'ufficio deve dichiarare l'estinzione per prescrizione ex art.129 c.p.p.
  • Le sospensioni o interruzioni dei termini prescrizionali devono essere concretamente motivate e comprovabili negli atti e nella motivazione della sentenza di primo grado; una mera indicazione numerica nella testata della sentenza non è sufficiente
  • Non è sufficiente richiamare norme che consentono sospensioni (es. art. 420-quater c.p.p.) senza che ricorrano le condizioni previste dalla norma (per es. la pronuncia di sentenza di non doversi procedere): tali richiamo non può impedire la declaratoria di estinzione
  • Quando la declaratoria di estinzione riguarda cause di non punibilità, la conseguenza è l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, salvo che emergano questioni di merito che impongano diversa soluzione
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare con precisione le date rilevanti (data di commissione/ultima consumazione, eventuali atti interruttivi o sospensivi validamente motivati, date delle pronunce) e documentare le ragioni di qualsiasi sospensione per resistere a una rilevazione d'ufficio della prescrizione

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