Cassazione Penale, Sentenza n. 26887/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 29/06/2023 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Lanciano (escludendo continuazione e recidiva) e confermato la responsabilità di Valerio Emiliano per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. (minacce aggravate con uso di coltello). L'imputato era accusato di essere sceso dall'auto, aver preso un coltello e minacciato Iannone Franco proferendo "ti ammazzo" e scagliando il coltello contro la portiera del mezzo della vittima. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'autore, contestando l'uso del riconoscimento fotografico e la testimonianza di pubblico ufficiale (Comparelli/De Laurentis); 2) vizio di motivazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa riguardo all'uso del coltello e sull'assenza di segnalazione del danno ai rappresentanti della società di noleggio/proprietaria; 3) inosservanza degli artt. 195 e 514 c.p.p. circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" del personale di polizia giudiziaria relative al riconoscimento fotografico; 4) inosservanza dell'art. 496 c.p.p. per presunta violazione dell'ordine di assunzione delle prove (escussione testimone di parte pubblica in posizione diversa); 5) vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 612, comma 2; 6) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della attenuante della provocazione, dedotta in relazione a una presunta manovra del mezzo della vittima; 7) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata applicazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano, in massima parte, rimesse ai fatti e quindi improprie in sede di legittimità (divieto di riesame del merito), o manifestamente infondate. In particolare: il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini è utilizzabile se il testimone lo conferma in dibattimento; le dichiarazioni del personale di polizia giudiziaria sulle identificazioni "de relato" sono ammissibili secondo la giurisprudenza consolidata; l'ordine di assunzione delle prove, se non rispettato, costituisce mera irregolarità non suscettibile di nullità; le contestate contraddizioni sulle dichiarazioni e sui danni al veicolo non sono tali da invalidare la valutazione di merito; la mancata concessione delle attenuanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. La condanna di secondo grado (come riformata dalla Corte d'appello) rimane quindi efficace.
Norme richiamate
Codice penale - art. 612, comma 2
art. 612, comma 2, cod. pen.
Violenza/ minaccia aggravata; la Corte conferma la valutazione di merito sulla sussistenza del reato e dell'aggravante, ritenendo congrue le prove ritenute decisive dal giudice di merito.
Codice di procedura penale - art. 195
Riferimento al divieto o limiti per dichiarazioni registrate: la Corte ha ritenuto che l'uso delle dichiarazioni di polizia relative al riconoscimento fotografico sia ammissibile come testimonianza de relato.
Codice di procedura penale - art. 514
Norma sull'ammissibilità e valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto conforme la valutazione delle testimonianze utilizzate.
Codice di procedura penale - art. 496
Norme sull'ordine di escussione dei testimoni: la Corte ha affermato che la violazione dell'ordine costituisce mera irregolarità e non nullità, salvo diversa previsione tassativa.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione della prova; la Corte ricorda che il controllo è limitato all'esistenza di un apparato argomentativo logico e non al riesame del merito.
Codice di procedura penale - art. 616
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Codice penale - artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e per l'individuazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina il merito dei fatti: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze processuali sono inammissibili.
- Il riconoscimento fotografico compiuto durante le indagini è utilizzabile in dibattimento se il testimone conferma di averlo effettuato; può essere riferito tramite testimonianza del personale di polizia (testimonianza de relato).
- Per contestare l'utilizzabilità di una prova in cassazione occorre dimostrare l'incidenza decisiva di quella prova sull'esito del processo (id est: che la sua espunzione avrebbe mutato il convincimento finale).
- La violazione dell'ordine di assunzione delle prove non determina automaticamente nullità: è in genere una irregolarità non sanzionata da nullità, secondo il principio di tassatività delle nullità procedural.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e la ricostruzione dei fatti spettano al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la logica della motivazione, non la ritenuta probatoria in luogo del giudice d'appello.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza di arbitrarietà o illogicità manifeste.
- Se si vuole far valere la riconoscibilità di una causa di giustificazione o di una attenuante (es. provocazione), è necessario fornire elementi concreti e un confronto diretto con le dichiarazioni assunte in dibattimento per dimostrare che il giudice di merito ha errato nella lettura delle prove.
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