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Sentenza

Sentenza n. 1340/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 668/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 668/2024. Nelle more della decisione, il Ministero ha corrisposto la somma dovuta in forza della sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa, chiedendo la conseguente declaratoria e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese di lite, ritenendo che la necessità del giudizio fosse stata determinata dal ritardo nell’adempimento. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per la metà, anche in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, mentre la restante metà è stata liquidata in euro 400,00, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; una volta intervenuto l’adempimento integrale, il giudizio è definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto delle modalità di definizione della controversia e della costituzione o mancata costituzione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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