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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17381/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in passato la liquidazione di una pensione di anzianità con successivi supplementi. In giudizio chiedeva la riliquidazione della quota B della pensione, sostenendo che il calcolo dovesse avvenire senza applicazione del tetto massimo previsto dalla disciplina richiamata. La Corte d’appello, però, aveva ritenuto la domanda soggetta alla decadenza introdotta per le azioni di riliquidazione pensionistica dall’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98/2011, applicando il termine triennale dall’entrata in vigore della norma e dichiarando inammissibile la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato nel 2011, e dell’art. 252 disp. att. c.c., per avere la novella operato anche su prestazioni già liquidate dopo la sua entrata in vigore; 2) illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.; 3) violazione della medesima normativa per avere la Corte territoriale rigettato integralmente la domanda invece di limitare la decadenza ai soli ratei pregressi ultratriennali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo e rigettato i primi due. Ha affermato che, nelle domande di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute almeno in parte, la decadenza non travolge l’intera pretesa, ma opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale. Di conseguenza, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio enunciato e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La disciplina della decadenza previdenziale, anche dopo la modifica del 2011, si applica alle azioni giudiziarie che incidono su prestazioni pensionistiche, ma nelle domande di riliquidazione non estingue l’intero diritto alla prestazione già riconosciuta: colpisce solo i ratei pregressi ultratriennali.

  • art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011

    La norma ha esteso il regime decadenziale alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte e alle domande di riliquidazione, ma la sua portata va coordinata con la natura imprescrittibile e costituzionalmente protetta del diritto a pensione, limitando l’effetto decadenziale alle differenze sui ratei scaduti.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’applicazione temporale della novella, ma il motivo è stato rigettato.

  • art. 6 d.l. n. 103/1991

    È norma di coordinamento che precisa, per i termini decadenziali in materia previdenziale, l’estinzione del diritto ai ratei pregressi e l’inammissibilità della domanda giudiziale, confermando che il termine opera sui singoli ratei.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Richiamato nel fatto di causa come parametro di calcolo della pensione, senza specifica elaborazione decisoria autonoma.

  • artt. 3, 36, 38, 97 Cost.

    Invocati per censurare la disciplina decadenziale; la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale della lettura accolta, ritenendo che la limitazione ai soli ratei ultratriennali preservi il nucleo essenziale del diritto alla pensione.

Massime di principio

  • Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto la riliquidazione di una prestazione pensionistica già riconosciuta in parte, la decadenza non determina automaticamente la perdita dell’intera pretesa, ma colpisce soltanto le differenze economiche relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • La disciplina decadenziale in materia pensionistica deve essere interpretata in modo conforme alla natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione: la decadenza è compatibile con la Costituzione solo se non si traduce in una sostanziale ablazione del nucleo essenziale della prestazione.
  • Il termine decadenziale previdenziale ha riguardo ai singoli ratei, coerentemente con la loro autonoma maturazione periodica; perciò, anche quando la pretesa riguarda un ricalcolo, l’effetto preclusivo non può estendersi oltre le somme già scadute da oltre tre anni.
  • L’interpretazione delle norme su decadenza e prescrizione in materia pensionistica deve realizzare un bilanciamento tra stabilità dei conti pubblici e tutela del diritto del pensionato, evitando soluzioni che rendano definitiva una pensione calcolata in modo non corretto per tutto il futuro.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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