Ordinanza n. 103/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento dell’Ordinanza n. 1052 del 05/12/2025, del Comune di Acireale, Settore Controllo del Territorio, con la quale è stato ingiunta la demolizione delle opere abusive, con l’avvertenza, in caso di inottemperanza, dell’applicazione della sanzione pecuniaria, della trascrizione ai RR.II. di Catania delle particelle catastali ai fini pubblicistici, dell’individuazione delle aree da immettere in possesso al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive, con avvertenze relative a sanzione pecuniaria, trascrizione e acquisizione al patrimonio comunale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 1052 del 5 dicembre 2025, adottata dal Settore Controllo del Territorio del Comune di Acireale. Dall'ordinanza istruttoria non emergono specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che il Comune non aveva depositato il provvedimento impugnato e gli atti presupposti, preparatori, richiamati o comunque utili alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Acireale di depositare, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio e comunque in vista dell'udienza di merito fissata per l'11 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli in esso citati e ogni ulteriore atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche in relazione all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata definita la domanda di annullamento e non sono state regolate le spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la controversia entro il termine di costituzione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l'Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l'esibizione di tali atti.
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La documentazione utile al giudizio deve comprendere anche gli atti rilevanti per la verifica dell'eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali non invalidanti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti posti a fondamento dell'azione amministrativa, il giudice amministrativo può ordinarne l'esibizione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., in attuazione dell'obbligo di deposito previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.
- L'obbligo di deposito dell'amministrazione comprende non solo gli atti espressamente richiamati nel provvedimento, ma anche ogni atto o documento potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione della controversia.
- Tra gli atti utili al giudizio rientra anche la documentazione necessaria per valutare l'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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