Cassazione Penale, Sentenza n. 13698/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per associazione mafiosa (art. 416-bis e connessi), tentata estorsione (art. 629 e artt. correlati) e detenzione di armi; le censure riguardano in particolare: carenza e illogicità della motivazione sulla loro partecipazione al sodalizio mafioso; inesistenza o insufficienza di prove (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori/testimoni) a provare l'elemento soggettivo e oggettivo dell'estorsione; nullità per composizione del collegio (presenza di giudice onorario e difforme composizione del collegio); errata applicazione delle circostanze attenuanti e determinazione della pena; riconoscimento dell'aggravante per disponibilità di armi; utilizzabilità di atti e prove provenienti da giudizi abbreviati; mancata motivazione sulle statuizioni civili; deposito di motivi aggiunti che sollevano profili di illegittimità costituzionale e ulteriori contestazioni di utilizzabilità delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: molte doglianze erano mere riproposizioni dell'appello prive della specificità richiesta in cassazione e dunque difetti formali di ammissibilità; il riesame del merito e la rivalutazione delle prove non rientrano nel sindacato di legittimità salvo travisamento manifesto della prova, circostanza non dimostrata; la motivazione delle corti di merito è stata ritenuta complessivamente logica, completa e compatibile con le risultanze probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e delle persone offese); i rilievi sulla composizione del collegio e sull'applicazione del divieto ai giudici onorari sono infondati perché l'azione penale era già esercitata prima dell'entrata in vigore della norma; i motivi aggiunti sono inammissibili perché derivano da ricorso originario privo di validità; conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alle spese delle parti civili e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuta la partecipazione dei ricorrenti a un'associazione di stampo mafioso sulla base delle risultanze probatorie; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il ruolo e il contributo, e la Cassazione ha ritenuto la valutazione immune da manifesta illogicità.
art. 629 cod. pen.
La Corte ha confermato la qualificazione delle condotte come tentata estorsione aggravata, ritenendo le condotte e il metodo mafioso idonei a coartare la volontà delle persone offese.
art. 416-bis, comma 4, cod. pen.
L'aggravante dell'associazione armata è stata correttamente applicata in presenza di elementi che indicano la disponibilità di armi del sodalizio; sufficiente la consapevolezza anche per ignoranza colpevole.
art. 62-bis cod. pen.
Rigettata la richiesta delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto fondata la motivazione del giudice di merito sul prevalere di elementi sfavorevoli alla mitigazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata secondo i criteri di legge, senza violazioni della discrezionalità del giudice di merito.
art. 12 d.lgs. 116/2017 e art. 30, comma 6, D.lgs. 116/2017
Il divieto di destinare giudici onorari non si applica retroattivamente ai procedimenti con azione penale già esercitata alla data di entrata in vigore; perciò non è stata ravvisata la nullità per composizione del collegio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato il limite del controllo di legittimità: la cassazione non ammette rivalutazione degli elementi di fatto, della rilevanza e attendibilità delle prove, salvo travisamento manifesto della prova.
art. 238 e 238-bis cod. proc. pen.
Contestata la utilizzabilità di atti provenienti da giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto la materia sorretta da motivazione di merito e non ha accolto l'eccezione come decisiva.
art. 525 cod. proc. pen.
Eccezione di nullità per diversa composizione del collegio rigettata: si è trattato di errore materiale corretto con ordinanza e non di vizio insanabile.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato il divieto di reformatio in peius; la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze sulla determinazione della pena d'appello e sulla presunta violazione del divieto.
artt. 178, 179, 192, 233, 526 cod. proc. pen.
Richiamate norme processuali relative alla nullità, motivazione e termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficientemente specifiche per determinare nullità o travisamento.
Massime di principio
- La Cassazione è soggetta a limiti: non ammette la rivalutazione del merito e delle prove se non in presenza di travisamento manifesto della prova; i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- La mera riproposizione dei motivi di appello in cassazione, senza analisi e indicazione puntuale del vizio, rende il ricorso inammissibile.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori o delle parti offese sono valutazioni di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la loro interpretazione presenta difformità decisiva e incontestabile rispetto al contenuto reale.
- La questione della composizione del collegio con giudici onorari va valutata secondo la decorrenza delle norme: il divieto non opera retroattivamente se l'azione penale era già stata esercitata alla data di entrata in vigore.
- L'aggravante per disponibilità di armi può essere applicata anche quando l'imputato ignora per colpa la disponibilità di armi, se esistono indicatori oggettivi che consentono di ritenere la loro presenza nel sodalizio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire base esclusiva della condanna, purché il giudice accerti e motivi credibilità e attendibilità.
- Motivi nuovi depositati dopo che quelli originari sono ritenuti inammissibili non sanano il vizio di inammissibilità originario e saranno anch'essi inammissibili.
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