Cassazione Penale, Sentenza n. 24518/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione degli artt. 99 e 133 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'operatività della recidiva. Sosteneva che la violazione, in un'unica occasione, dell'obbligo di firma relativo a una misura di prevenzione non costituiva un fatto di tale disvalore da giustificare l'aumento di pena per recidiva, richiamando l'obbligo motivazionale circa la sintomaticità della reiterazione dell'illecito rispetto alla maggiore pericolosità sociale del soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione dell'esclusione della recidiva non era stata dedotta nei motivi di appello, sicché risultava preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. (con richiamo alle ragioni del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma del reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di merito ha applicato tale fattispecie penale.
art. 99 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e al calcolo della recidiva (riferito alla disciplina sull'esercizio delle circostanze e progressione di pena).
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente per questioni attinenti alla determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti in rapporto alla recidiva.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Principio di preclusione: in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, motivo principale dell'inammissibilità.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Eccezione alla preclusione: ammissibilità in cassazione di questioni non dedotte in appello solo se non sarebbe stato possibile dedurle in grado d'appello o se emergono per effetto di argomenti "a sorpresa" del giudice d'appello; la Corte ha ritenuto che tale eccezione non ricorresse.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per l'irritualità dell'impugnazione e quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state previamente dedotte nei motivi di appello, salvo rare eccezioni (art. 606(3) e art. 609(2) c.p.p.); pertanto, ogni questione importante sulla responsabilità o sulle circostanze che incidono sulla pena va tempestivamente dedotta in appello.
- La mera violazione isolata di un obbligo connesso a una misura di prevenzione (es. mancata firma in un'unica occasione) potrebbe non essere idonea, sotto il profilo logico-motivazionale, a giustificare un aumento di pena per recidiva; tuttavia, per far valere tale argomento occorre sollevarlo già in appello e ottenere che il giudice di merito si pronunci.
- Se in sede di appello il giudice formula argomentazioni nuove e imprevedibili che incidono sulla decisione, allora in cassazione può essere ammessa la deduzione di questioni non prospettate precedentemente; in assenza di tali "sorprese", la Corte di legittimità non entra in questioni non devolute al giudice d'appello.
- Impugnazioni irrituali o che sollevano questioni non precedentemente dedotte possono comportare non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e la correttezza procedurale prima di proporre ricorso in cassazione.
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