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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04765/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché generici, apodittici e non correlati alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna emessa in rito abbreviato per numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, relative a oltre 40 episodi di cessione di sostanza stupefacente. Nel ricorso sono state sollevate censure ritenute dalla Corte meramente apodittiche e formulate con clausole di stile, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato una imponente attività investigativa (intercettazioni, servizi di osservazione, indicazione di date, utenze, controlli e riconoscimenti fotografici degli acquirenti). È stata inoltre dedotta la mancata motivazione degli aumenti per la continuazione, ma anche tale doglianza è stata reputata non confrontata con la sentenza, che aveva quantificato gli aumenti in tre anni di reclusione e 10.000 euro di multa per oltre 40 episodi accertati.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa a plurime cessioni di sostanza stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le condanne previste dalla disposizione, comprese spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si risolve in censure apodittiche o di stile, prive di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata motivazione del trattamento sanzionatorio o degli aumenti per continuazione deve misurarsi con il contenuto della decisione impugnata; in difetto, non può essere scrutinata utilmente dalla Corte di cassazione.
  • Quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un compendio probatorio dettagliato, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche senza indicare reali vizi logico-giuridici della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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