Sentenza n. 4910/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto nazionale di cui alla pratica n.20240051907 emesso dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 20.05.2025 e notificato all'interessato il 22.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto nazionale per lavoratore altamente qualificato/nomade digitale adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore autonomo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto nazionale richiesto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. q-bis, d.lgs. 286/1998, deducendo cinque motivi. Ha lamentato, anzitutto, l’erronea qualificazione della propria domanda come richiesta di visto per lavoratore subordinato, sebbene dalla documentazione emergesse lo svolgimento di attività autonoma di sviluppo software per una società maltese, in modalità integralmente remota e senza vincolo di subordinazione. Ha dedotto il difetto di motivazione, anche quanto alla contestata carenza della copertura assicurativa sanitaria; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, in relazione alla libera prestazione dei servizi; nonché l’illegittimità dell’addebito relativo alla mancata produzione di una laurea triennale o di una formazione post-diploma accompagnata da dichiarazione di valore o attestazione CIMEA. Il ricorrente ha inoltre rappresentato di avere prodotto il proprio certificato del casellario giudiziale, la documentazione relativa al titolo di studio e all’attestazione ARDI, la documentazione fiscale e bancaria, la disponibilità di un alloggio in Italia e una polizza sanitaria valida per la durata del soggiorno. Ha dedotto, infine, che le ulteriori ragioni esposte nella relazione dell’Amministrazione integrassero una motivazione postuma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha accolto il primo motivo, rilevando che il Consolato aveva qualificato il richiedente come lavoratore subordinato da remoto, nonostante la documentazione evidenziasse la natura autonoma dell’attività. Da tale errata qualificazione era derivata l’indebita richiesta di una dichiarazione del datore di lavoro relativa a condanne penali o procedimenti pendenti, requisito riferibile ai rapporti subordinati e non applicabile al lavoratore autonomo; il ricorrente aveva comunque prodotto il proprio certificato del casellario giudiziale. Ha accolto il secondo motivo limitatamente alla copertura assicurativa, poiché il ricorrente aveva documentato una polizza sanitaria valida fino al settembre 2025, successivamente aggiornata. Ha respinto il terzo motivo: l’Amministrazione non era tenuta al preavviso di rigetto in ragione delle innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, e aveva comunque attivato il contraddittorio mediante comunicazione del 6 gennaio 2025. Ha respinto il quarto motivo, escludendo l’applicabilità degli artt. 49 e 56 TFUE ai rapporti con lavoratori autonomi di Stati terzi. Ha accolto il quinto motivo quanto al titolo di studio: la certificazione dell’università turca e l’attestazione ARDI individuavano, in termini generali ma riferibili al titolo prodotto, l’equiparazione a una laurea italiana; inoltre, il ricorrente si era attivato per ottenere la dichiarazione di valore, chiedendo un appuntamento al Consolato, senza ricevere seguito. Le carenze documentali non potevano quindi essergli imputate. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la motivazione postuma contenuta nella relazione della Sede diplomatica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. q-bis, d.lgs. 286/1998
Disciplina il visto nazionale per lavoratori altamente qualificati, nella fattispecie riferito al lavoratore autonomo-nomade digitale; la qualificazione corretta dell’attività esercitata è necessaria per individuare i requisiti documentali applicabili.
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
La dichiarazione del datore di lavoro relativa all’assenza di condanne penali o procedimenti pendenti è riferibile ai rapporti di lavoro subordinato e non può essere richiesta al lavoratore autonomo.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva del provvedimento; il diniego è illegittimo quando fondato su carenze documentali insussistenti o su una qualificazione errata della posizione del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel caso concreto non era applicabile, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024; il TAR ha comunque rilevato l’avvenuta attivazione del contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato tra i motivi di ricorso; la decisione valorizza l’illegittimità sostanziale del diniego e non applica la regola dei vizi formali non invalidanti.
art. 32, paragrafi 1 e 2, regolamento CE 810/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego; il giudice ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla copertura assicurativa.
artt. 49 e 56 TFUE
Non applicabili ai rapporti con lavoratori autonomi cittadini di Stati terzi, secondo quanto affermato dal TAR.
d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
Ha introdotto innovazioni in forza delle quali, nella fattispecie, l’Amministrazione non era tenuta all’adempimento previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto nazionale, l’Amministrazione deve qualificare correttamente la posizione lavorativa dell’istante sulla base della documentazione prodotta; non può applicare a un lavoratore autonomo requisiti documentali propri del lavoro subordinato.
- La richiesta di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro relativa all’assenza di condanne penali o procedimenti pendenti presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non è riferibile a un lavoratore autonomo privo di datore di lavoro.
- Il diniego di visto è illegittimo quando contesta la copertura assicurativa sanitaria nonostante l’istante abbia prodotto una polizza valida per il periodo richiesto, eventualmente aggiornata in ragione della durata del procedimento.
- La carenza della dichiarazione di valore relativa a un titolo di studio non può essere imputata al richiedente che abbia prodotto documentazione universitaria e attestazioni di equiparazione idonee a dimostrare il requisito e si sia tempestivamente attivato presso la sede diplomatica per ottenere la dichiarazione richiesta, senza ricevere seguito.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve essere contenuta nell’atto impugnato; le ulteriori ragioni introdotte dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio non possono integrare una motivazione postuma del diniego.
- Gli artt. 49 e 56 TFUE sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi non si applicano ai rapporti con lavoratori autonomi cittadini di Stati terzi.
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