Sentenza n. 1475/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1285/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 1285/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1285/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione nelle more del giudizio. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Ha posto le spese a carico del Ministero, considerato parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio è posto a carico dell'Amministrazione secondo quanto indicato nel dispositivo.
art. 26 c.p.a.
Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente la pronuncia azionata e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., anziché adottare ulteriori misure esecutive.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
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