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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4795/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

L’avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società per il compenso relativo alla difesa prestata davanti alla Corte di cassazione in un giudizio iniziato quando la società era ancora in bonis e proseguito dopo la dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato aveva dichiarato tardiva l’istanza; il Tribunale di Siracusa, con decreto depositato il 18 ottobre 2017, aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 L. Fall., ritenendo che il mandato fosse cessato con il fallimento e che il credito dovesse essere insinuato subito. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato lo scioglimento del mandato e la tardività, sostenendo che il rapporto era proseguito per l’ultrattività della procura e per l’inerzia del curatore, e che il credito era maturato alla conclusione del giudizio di cassazione; ha inoltre denunciato violazioni della legge fallimentare, del codice di procedura civile e dell’art. 1722 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione. Con il secondo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 101 L. Fall., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per l’assenza di un termine annuale decorrente dall’insorgenza del credito per i creditori sopravvenuti e incolpevoli. Con il terzo motivo ha censurato la condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto in parte il primo motivo. Ha stabilito che, nelle controversie non personali del fallito, il mandato difensivo conferito dalla società si scioglie immediatamente con la dichiarazione di fallimento: non resta sospeso in attesa della scelta del curatore ai sensi dell’art. 72 L. Fall. e non prosegue per ultrattività, neppure se il giudizio pendente è un giudizio di cassazione. La mancata interruzione del giudizio di legittimità dipende dal suo impulso d’ufficio e non dalla persistente efficacia del mandato; l’inerzia del curatore non equivale a nomina o conferma del difensore. Il legale non ha quindi titolo per il compenso relativo all’attività svolta dopo il fallimento. Tuttavia, il Tribunale aveva errato nel considerare ultratardiva l’insinuazione del credito almeno per l’attività svolta prima del fallimento: in assenza di precedenti specifici e in considerazione della prosecuzione del giudizio di cassazione, l’errore del legale, che aveva confidato nella persistenza del mandato, rendeva il ritardo non imputabile. La Corte ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, L. Fall.

    sia dalla L. Fall., art. 43, comma 1, secondo cui il fallito perde per effetto della dichiarazione di fallimento la legittimazione processuale in tutte le controversie non aventi natura personale

    La perdita della legittimazione processuale del fallito nelle controversie non personali conseguente alla dichiarazione di fallimento fonda lo scioglimento immediato del mandato difensivo conferito prima del fallimento.

  • art. 43, comma 3, L. Fall.

    sia dall’art. 43, comma 3 legge cit., secondo cui l’apertura del fallimento determina automaticamente l’interruzione dei processi (di merito) in corso.

    L’interruzione automatica dei processi di merito conferma che il mandato difensivo non continua a operare secondo l’ordinario meccanismo di ultrattività.

  • art. 72 L. Fall.

    Infatti, per effetto della dichiarazione di fallimento, il mandato difensionale prestato nelle controversie non aventi natura personale per il fallito non entra nè in una fase di sospensione in attesa che il curatore eserciti la facoltà di cui alla L. Fall., art. 72 – come ritenuto dal decreto impugnato – nè è caratterizzato dall’ultrattività, come, invece, invocato dal ricorrente, bensì si scioglie immediatamente.

    La disciplina dei contratti pendenti dell’art. 72 L. Fall. non comporta la sospensione del mandato difensivo conferito dalla società fallita: per le controversie non personali, il mandato si scioglie immediatamente.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    E’ ben vero che in tale giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio, esistono una serie di attività che presuppongono la presenza del difensore, ma la circostanza che il legislatore non abbia previsto, proprio per tale motivo, la rilevanza degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e ss., non induce nè ad applicare in via analogica le norme predette, ostandovi il divieto dell’art. 14 preleggi, nè ad affermare l’incostituzionalità di tale mancata previsione, dovendosi invece ritenere che la struttura del giudizio di legittimità impone un particolare onere di attenzione per la parte, sicchè è da dire che la mancata osservanza di quest’onere, per fatti relativi al procuratore come nel caso di specie – ricadono sulla parte stessa che non si è attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere…

    Nel giudizio di cassazione gli eventi interruttivi disciplinati dagli artt. 299 e ss. c.p.c. non determinano l’interruzione del processo; la parte deve prestare particolare attenzione e attivarsi per fronteggiarne le conseguenze.

  • art. 14 preleggi

    E’ ben vero che in tale giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio, esistono una serie di attività che presuppongono la presenza del difensore, ma la circostanza che il legislatore non abbia previsto, proprio per tale motivo, la rilevanza degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. e ss., non induce nè ad applicare in via analogica le norme predette, ostandovi il divieto dell’art. 14 preleggi, nè ad affermare l’incostituzionalità di tale mancata previsione, dovendosi invece ritenere che la struttura del giudizio di legittimità impone un particolare onere di attenzione per la parte, sicchè è da dire che la mancata osservanza di quest’onere, per fatti relativi al procuratore come nel caso di specie – ricadono sulla parte stessa che non si è attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere…

    Il divieto di applicazione analogica richiamato dalla Corte impedisce di estendere al giudizio di cassazione le norme sull’interruzione processuale non previste per tale fase.

  • artt. 25 e 31 L. Fall.

    Tale assunto si pone, altresì, in netto contrasto con la disciplina del mandato al procuratore legale del fallimento prevista dalla legge fallimentare (vedi L. Fall., artt. 25 e 31), che costituisce una fattispecie complessa di procura alle liti che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, uno (solo) dei quali – a seguito della riforma del diritto fallimentare del 2006 – è demandato alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare a giudizio, da concedersi per ogni grado) e gli altri due alla competenza del curatore (nomina e rilascio della procura al difensore).

    La rappresentanza processuale della curatela richiede il concorso dell’autorizzazione del giudice delegato e degli atti del curatore di nomina e conferimento della procura; la sola inerzia del curatore non vale a conferire o proseguire l’incarico al difensore già nominato dalla società.

  • art. 101 L. Fall.

    Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

    La Corte ha ritenuto non imputabile il ritardo nella domanda di ammissione al passivo, almeno per il credito maturato prima del fallimento, e ha disposto il riesame della domanda; non ha invece deciso nel merito la questione di legittimità costituzionale relativa al termine per l’insinuazione tardiva.

  • art. 1722 c.c.

    Ritiene questo Collegio che in caso di fallimento del mandante, il mandato difensionale conferito con la procura ad litem, in considerazione delle sue peculiari caratteristiche, non sia soggetto alla disciplina del mandato in generale di cui alla L. Fall., art. 78 comma 2.

    Il mandato difensivo conferito con procura ad litem presenta caratteristiche peculiari e, in caso di fallimento del mandante, non è regolato dalla disciplina generale del mandato fallimentare; per le controversie non personali si scioglie immediatamente.

  • art. 85 c.p.c.

    E’ quindi priva di pregio l’affermazione del ricorrente secondo cui al comportamento omissivo posto in essere dal curatore (dopo essere stato notiziato della pendenza del giudizio di cassazione in cui patrocinava lo stesso ricorrente) non potrebbe attribuirsi altro significato se non la volontà di prosecuzione dell’incarico.

    La prosecuzione dell’incarico non può essere desunta dall’inerzia del curatore: occorrono gli atti previsti per il conferimento della difesa della curatela, e il precedente mandato non permane dopo il fallimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

    La decisione sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nelle controversie non aventi natura personale del fallito, il mandato difensivo conferito dalla società prima della dichiarazione di fallimento si scioglie immediatamente; non resta sospeso in attesa dell’opzione del curatore sui contratti pendenti e non prosegue per ultrattività.
  • La mancata interruzione del giudizio di cassazione a seguito del fallimento dipende dalla struttura del giudizio, dominato dall’impulso d’ufficio, e non dalla persistenza del mandato difensivo. Il difensore già incaricato non ha titolo per svolgere attività professionale per la parte dopo lo scioglimento del mandato.
  • L’inerzia del curatore, pur informato della pendenza del giudizio, non equivale a nomina del precedente difensore né a conferimento o prosecuzione dell’incarico per la curatela; la rappresentanza processuale di quest’ultima richiede gli atti previsti dalla legge fallimentare.
  • Quando il creditore ha ritardato l’insinuazione confidando, in una questione priva di precedenti specifici, che il mandato difensivo proseguisse durante un giudizio di cassazione non interrotto dal fallimento, il ritardo può essere ritenuto non imputabile; la domanda relativa al credito maturato prima del fallimento deve quindi essere riesaminata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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