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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39494/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione). Il ricorrente denunciava che la Corte d'appello, pur riconoscendo la continuazione, aveva applicato un aumento di pena eccessivo e non motivato, omettendo di esaminare e motivare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche presentata con l'appello (unico motivo di impugnazione). Si evidenziava inoltre la rilevanza del rito abbreviato, l'epoca remota dei fatti, i precedenti e la natura della violazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso per carenza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche: la Corte d'appello aveva omesso di esaminare e motivare il diniego del beneficio. Tale accoglimento ha comportato il decorso ulteriore del termine di prescrizione: il reato, con termine prescrizionale pari a sette anni e sei mesi decorrente dal 12/11/2014 e tenendo conto di sospensioni per complessivi 147 giorni (dal 21/09/2021 al 15/02/2022), è stato dichiarato estinto per prescrizione il 09/10/2022. In applicazione dell'art. 129 c.p.p. la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e il reato è stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie contestata: il reato consistente nella violazione del divieto di detenere telefoni cellulari imposto dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale).

  • art. 81 c.p.

    Regola sulla continuazione: la Corte di appello ha riconosciuto il vincolo di continuazione fra reati e ha quantificato un aumento della pena ritenuto "congruo"; la questione era contestata dal ricorrente come eccessiva e priva di adeguata motivazione rispetto al disvalore dell'illecito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme di ammissibilità dei motivi in cassazione e ragioni di impugnazione: il ricorso è formulato in relazione a vizi di motivazione (lett. b) e di applicazione di norme sostanziali o di diritto (lett. e)), che hanno portato alla verifica da parte della Corte di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    Imposizione dell'immediata declaratoria di estinzione del reato in ogni stato e grado del procedimento: la Corte ha applicato tale principio annullando senza rinvio in conseguenza della sopravvenuta prescrizione.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente tutte le richieste che costituiscono motivo di impugnazione e non può omettere di valutare le domande principali (es. concessione delle attenuanti generiche); l'omissione integra un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
  • Il riconoscimento della continuazione e la conseguente quantificazione dell'aumento di pena richiedono motivazione specifica; il giudice può applicare un aumento ritenuto "congruo" ma deve spiegare i criteri valutativi adottati rispetto al disvalore complessivo.
  • Se la Corte di legittimità accoglie il ricorso per vizi motivazionali e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Il computo della prescrizione deve essere fatto tenendo conto di ogni periodo di sospensione intervenuto; la mancata verifica di tali periodi può alterare l'esito della vicenda quando il termine prescrizionale sia prossimo.
  • La proposizione in udienza di nuove richieste dall'imputato (es. ricognizione della continuazione) non vale automaticamente come rinuncia ai motivi di impugnazione già presenti: il giudice deve comunque valutare e motivare su entrambi gli aspetti.

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