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Ordinanza

Ordinanza n. 409/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, IMPUGNAZIONE DETERMINA SANITARIA n. -OMISSIS- notificata in data 26.11.2025.

Giustizia amministrativa202600873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del danno attuale grave e irreparabile necessario per la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris e non definisce il merito della domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina sanitaria notificata il 26 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una determina sanitaria adottata nell’ambito dell’amministrazione della Difesa. Dal testo non risultano specificati il contenuto dell’atto, i vizi di legittimità dedotti né le ragioni sostanziali dell’impugnazione. L’Esercito Italiano non si è costituito; il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio. Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti previsti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento; la domanda è stata respinta per la mancanza di un danno attuale grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo deve essere respinta quando non sia dimostrata l’esistenza di un danno attuale, grave e irreparabile.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza del periculum in mora non definisce la domanda di annullamento nel merito e non implica, di per sé, una valutazione negativa sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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