Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 24534 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte -Competenze e poteri uffici - Utili extracontabili - presunzione distribuzione ai soci - operatività attraverso prova da parte dell'ufficio fiscale- esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a L.C. un reddito di capitale non dichiarato, ritenendo che una plusvalenza immobiliare non contabilizzata dalla P.A. S.r.l. fosse stata attribuita al socio unico. La plusvalenza derivava dalla differenza tra il prezzo di riscatto dell’immobile in leasing e quello di successiva cessione, mentre i costi di ristrutturazione erano stati contabilizzati in modo da ridurre quasi integralmente il risultato imponibile. I giudici di merito avevano escluso la pretesa fiscale ritenendo non provata la fittizietà dei costi e inutilizzabile una nota interna acquisita presso una società terza. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, la legittima utilizzabilità del documento e l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo di ricorso, dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il settimo, e rigettato il quarto; il sesto è stato dichiarato assorbito. Ha stabilito che l’Ufficio può utilizzare documenti contabili o extracontabili acquisiti presso terzi, anche se non precedentemente conosciuti dal contribuente, purché siano allegati all’avviso di accertamento oppure il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso. Ha inoltre escluso che vi fosse una doppia presunzione vietata: la plusvalenza era stata ritenuta comprovata dalla documentazione, mentre la distribuzione al socio costituiva l’unica presunzione, ammessa per le società a ristretta base azionaria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    L’Ufficio può utilizzare documenti non noti al contribuente purché siano allegati all’avviso di accertamento oppure il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso.

    La conoscenza preventiva del documento da parte del contribuente non è necessaria. È sufficiente che il documento sia allegato all’avviso o che l’avviso ne esponga il contenuto essenziale, così da garantire il diritto di difesa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, comma 1, n. 1, 37, comma 1 e 38, comma 3

    Gli Uffici possono acquisire e utilizzare dati e notizie mediante accessi, ispezioni, verifiche e informazioni comunque in loro possesso.

    Gli elementi acquisiti durante verifiche fiscali sono utilizzabili per l’accertamento del reddito anche quando provengono da soggetti terzi e hanno natura extracontabile.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    La prova presuntiva deve fondarsi su fatti noti e su presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Non è vietato utilizzare una presunzione quando il fatto presunto deriva da elementi documentali già provati. Il divieto riguarda la costruzione di una presunzione semplice sulla base di un’altra presunzione semplice.

  • Codice civile, art. 2495

    Disciplina la responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società, nei limiti di quanto eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, nonché la responsabilità dei liquidatori nei casi previsti dalla legge. La questione è rimasta assorbita rispetto alla decisione sulla plusvalenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36

    Prevede specifiche responsabilità di liquidatori e amministratori per debiti tributari della società, ma non è stata decisiva nel giudizio di legittimità poiché la sentenza è stata cassata per le questioni relative alla prova della plusvalenza e alla presunzione di distribuzione.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Delimita i motivi per cui una sentenza può essere impugnata in cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    Esclude, in determinate ipotesi di doppia conforme, la possibilità di denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5.

Massime di principio

  • In una società di capitali con base proprietaria ristretta, e soprattutto con socio unico, l’accertamento di utili extracontabili può far presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alla partecipazione.
  • La presunzione di distribuzione non è automatica in senso assoluto: l’Amministrazione deve prima dimostrare l’esistenza dell’utile extracontabile con elementi probatori idonei; successivamente spetta al socio dimostrare che l’utile non è stato percepito, oppure è stato accantonato o reinvestito.
  • L’Amministrazione finanziaria può utilizzare documenti acquisiti presso soggetti terzi, inclusi documenti interni o extracontabili, purché l’avviso di accertamento li alleghi o ne riporti il contenuto essenziale.
  • Il contribuente deve contestare non solo l’esistenza dei costi, ma anche la loro effettiva riferibilità e sostenibilità economica da parte della società accertata, soprattutto quando tali costi riducono significativamente una plusvalenza.
  • Non si configura una doppia presunzione vietata quando il primo elemento, come l’esistenza della plusvalenza, è provato documentalmente e solo la successiva attribuzione dell’utile al socio è oggetto di presunzione.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell’imposta: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.