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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/598

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/598 della Commissione, del 27 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/598 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero basato su dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e origini; il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, classificati secondo specifici codici NC e, per ciascuno di essi, in relazione a determinati paesi terzi di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Il codice "ZZ" indica "altre origini".

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/598 della Commissione attua il sistema del prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli freschi, fissando i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e richiama la disciplina applicativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili.

Base normativa e funzione del regolamento

La Commissione fonda l'adozione del regolamento sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Ambito oggettivo: prodotti e origine

L'allegato individua i prodotti interessati mediante codici NC e associa a ciascuno di essi valori distinti in funzione del paese terzo di provenienza. Sono compresi, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22 / 0805 10 24 / 0805 10 28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun gruppo sono indicati valori forfettari specifici per origini come EG, IL, MA, SN, TR, ZA, AR, TN, CL, CN, US e il codice ZZ per "altre origini".

Effetti operativi

Il regolamento non introduce divieti o autorizzazioni autonome, ma rende operativi i valori numerici da impiegare nel meccanismo doganale del prezzo di entrata. Per operatori e professionisti del commercio agroalimentare, l'allegato è il dato essenziale per il calcolo dell'imposizione all'importazione nel giorno di applicazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per vari codici NC di ortofrutticoli e per specifici codici di paesi terzi, inclusi i codici "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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