Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/606

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/606 della Commissione, del 29 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/606 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili. L'allegato del regolamento contiene, per ciascun prodotto e paese terzo di origine, i valori espressi in EUR/100 kg. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dal regime UE dei mercati agricoli. I valori sono differenziati per codice NC del prodotto e per paese terzo di origine indicato nella nomenclatura dei paesi; il codice "ZZ" indica "altre origini". L'atto produce effetti in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore, fissata al giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/606 della Commissione attua la disciplina unionale del prezzo di entrata per determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà applicazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione sulla base di dati variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ogni giorno feriale, secondo dati giornalieri variabili. Ne deriva la necessità di un atto di aggiornamento rapido, immediatamente efficace con la pubblicazione.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione utilizzabili ai fini del prezzo di entrata sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato elenca i valori per specifici codici NC e per diversi paesi terzi di origine, con importi espressi in EUR/100 kg. Sono presenti, tra gli altri, valori per prodotti identificati dai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per origini quali EG, IL, MA, SN, TN, TR, ZA, BR, CL, CN, US, AR e codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono alla determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Ambito materiale dei valori fissati in allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli, con distinzione per paese terzo di origine. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Base giuridica e natura del calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.