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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/595

Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32017R0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca per il 2017 già fissato dal regolamento (UE) 2017/127. Recependo decisioni di organizzazioni regionali e pareri scientifici, rivede TAC e contingenti per diverse specie e modifica alcune regole di gestione e di chiusura della pesca. Interviene anche su codici di dichiarazione e su allegati tecnici, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2017 per le disposizioni sui limiti di cattura.

Modifica il regolamento (UE) 2017/127 per aggiornare per il 2017 alcune possibilità di pesca, TAC, contingenti, divieti e codici di dichiarazione relativi a diversi stock ittici.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e alle navi dell’Unione che esercitano attività di pesca nelle acque dell’Unione e, per alcune specie/zone, in acque non dell’Unione o in zone di convenzioni regionali e accordi di partenariato, con effetti sui contingenti nazionali e dell’Unione per il 2017. Incide in particolare sulle catture di spinarolo, tonno albacora, cicerello, merluzzo bianco, eglefino, limanda e passera pianuzza, capelin, pesce vela, pesce spada, granatieri e sugarello cileno. Alcune disposizioni hanno applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2017; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2017/127 per determinate possibilità di pesca

Il regolamento del Consiglio interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissato per il 2017 dal regolamento (UE) 2017/127. Le modifiche recepiscono misure adottate in sedi internazionali e aggiornano i limiti alla luce di pareri scientifici recenti, con l’obiettivo di adeguare la gestione di diversi stock ittici nelle acque dell’Unione e in alcune acque esterne.

Ambito e contesto normativo

Il provvedimento riguarda le possibilità di pesca per alcune specie e aree geografiche, tra cui zone CIEM, acque groenlandesi e zone di convenzioni regionali come IATTC e SPRFMO. I considerando richiamano, tra l’altro, la necessità di attuare nel diritto dell’Unione le misure adottate dalla IATTC per tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato, nonché i limiti di cattura fissati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano per il tonno albacora. Vengono inoltre valorizzati i pareri scientifici del CIEM e del CSTEP e la disciplina dell’obbligo di sbarco di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.

Spinarolo

Per lo spinarolo (Squalus acanthias) il regolamento restringe e chiarisce il divieto di pesca nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM II-X, mantenendo però l’esenzione per i programmi di prevenzione indicati nell’allegato IA. La modifica incide sia sull’articolo 12, paragrafo 1, lettera v), sia sull’articolo 41, paragrafo 1, lettera p).

Tonno albacora e pesca con reti da circuizione

È introdotto un nuovo articolo 22 bis che vieta il superamento dei limiti di cattura fissati nell’allegato IK per il tonno albacora catturato da navi dell’Unione che praticano la pesca con reti da circuizione. Inoltre, il nuovo articolo 27, paragrafo 2 bis, impone agli Stati membri di chiudere la pesca alle navi battenti la loro bandiera che utilizzano FAD quando è raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca.

Aggiornamento dei TAC per le principali specie

Gli allegati sono modificati per aggiornare i TAC e i contingenti di varie specie, sulla base di pareri scientifici e decisioni internazionali. In particolare:

  • il cicerello nelle acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV viene rideterminato con un nuovo quantitativo complessivo e con specifiche ripartizioni tra Stati membri;
  • il merluzzo bianco nella zona VIIa è portato a 146 tonnellate complessive;
  • l’eglefino nella zona VIIa è fissato a 2 615 tonnellate;
  • il capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è indicato con TAC non pertinente e quote per la Norvegia;
  • il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è ridefinito con un contingente complessivo di 30 115 tonnellate.

Soppressione del TAC per limanda e passera pianuzza

La tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è soppressa. Il regolamento recepisce così l’indicazione del CIEM secondo cui il TAC non aveva prodotto un effetto di conservazione significativo e la gestione dello stock deve essere affidata ad altre misure di conservazione.

Contingente scientifico per il merluzzo bianco

Per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa è previsto un piccolo contingente commerciale aggiuntivo finalizzato a incentivare la partecipazione a un programma di pesca scientifica. Tale contingente è subordinato a un accordo comune tra gli Stati membri titolari di contingenti nella zona, ha durata limitata al programma e non altera la stabilità relativa dello stock.

Correzione di codici di dichiarazione e regole tecniche

Il regolamento corregge numerosi codici di dichiarazione e alcuni riferimenti tecnici negli allegati, al fine di garantire la corretta comunicazione delle catture. Le correzioni riguardano, tra l’altro, pesce vela, pesce spada, granatieri, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze e sgombro, con ulteriori precisazioni sulle modalità di comunicazione separata di alcune catture accessorie e su talune condizioni speciali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le disposizioni relative ai limiti di cattura si applicano dal 1° gennaio 2017. Il Consiglio precisa che l’effetto retroattivo non pregiudica la certezza del diritto né il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite.

Disposizioni principali

Modifica delle misure sullo spinarolo

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera v), è sostituito per limitare il divieto di pesca dello spinarolo (Squalus acanthias) alle acque dell’Unione delle sottozone CIEM II-X, con eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA. Anche l’articolo 41, paragrafo 1, lettera p), è adeguato in modo coerente.

Nuove regole sul tonno albacora e chiusura della pesca con FAD

È inserito l’articolo 22 bis, che stabilisce che le catture di tonno albacora da parte di navi dell’Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non possono superare i limiti di cattura dell’allegato IK. È inoltre inserito l’articolo 27, paragrafo 2 bis, imponendo agli Stati membri di chiudere la pesca alle navi battenti la loro bandiera con reti da circuizione che utilizzano FAD quando è raggiunto il limite di cattura assegnato.

Aggiornamento dei TAC e dei contingenti per specie UE

Sono modificati gli allegati IA, IB, ID, IE, IJ e IID per aggiornare i limiti di cattura di cicerello, merluzzo bianco in zona VIIa, eglefino in zona VIIa, capelin in Groenlandia, sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO, nonché per correggere codici di dichiarazione relativi a pesce vela, pesce spada, granatieri, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze e sgombro.

Eliminazione del TAC per limanda e passera pianuzza in alcune zone

La tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda e la passera pianuzza nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è soppressa, in linea con l’indicazione scientifica che il TAC non aveva avuto effetto di conservazione e che la gestione può avvenire mediante altre misure.

Contingente scientifico aggiuntivo per il merluzzo bianco

Per il merluzzo bianco nella divisione CIEM VIIa è previsto un contingente commerciale aggiuntivo limitato, destinato a incentivare la partecipazione a un programma scientifico. Il contingente può essere assegnato solo se vi è accordo tra gli Stati membri titolari di contingenti nella zona e vale esclusivamente per la durata del programma, senza incidere sulla stabilità relativa.

Applicazione retroattiva e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma si applica dal 1° gennaio 2017. La retroattività è giustificata dal fatto che le possibilità di pesca interessate non risultano esaurite e non pregiudica certezza del diritto né legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescaaccordi internazionali di pescacontrolli e dichiarazioni delle catture

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