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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/555

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga la durata di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, per consentire la conclusione delle procedure di rinnovo in corso. La misura modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza per singole sostanze, con proroghe di uno, due o tre anni a seconda della priorità assegnata. Per quizalofop-P viene inoltre distinta, ai fini del rinnovo, la variante quizalofop-P-etile da quizalofop-P-tefurile. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive per prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e oggetto di domande di rinnovo presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. L’effetto territoriale è generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Riguarda in particolare i titolari delle autorizzazioni e i richiedenti del rinnovo, nonché le autorità degli Stati membri coinvolte come relatori e correlatori nella valutazione.

Proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive per prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, al fine di evitare che l’approvazione di alcune sostanze attive decada prima della conclusione delle relative procedure di rinnovo. La Commissione richiama, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sulla procedura di rinnovo e la decisione di esecuzione C(2016)6104, che ha organizzato un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo relative alle sostanze in scadenza tra il 2019 e il 2021.

Contesto e finalità della proroga

La logica dell’intervento è duplice: da un lato garantire continuità regolatoria per le sostanze già approvate; dall’altro consentire una gestione ordinata del carico istruttorio, distribuendo le attività tra Stati membri relatori e correlatori secondo priorità fondate su criteri di sicurezza per la salute umana, animale e per l’ambiente. Il regolamento si fonda sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di prorogare l’approvazione quando la decisione sul rinnovo non è ancora intervenuta.

Proroghe delle singole sostanze attive

L’allegato modifica le scadenze riportate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le proroghe sono differenziate in base alla priorità assegnata alle sostanze:

  • proroga di 1 anno per zolfo e per le diverse voci di olio di paraffina;
  • proroga di 2 anni per 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), clormequat, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, propaquizafop, tetraconazolo, tri-allato, zeta-cipermetrina e quizalofop-P-etile;
  • proroga di 3 anni per bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.

Le nuove date di scadenza fissate in allegato sono, tra le altre, 31 ottobre 2022 per bensulfuron e i tre nitrofenolati, 31 dicembre 2021 per dimetaclor, etofenprox, penconazolo, tri-allato, tetraconazolo e 2-fenilfenol, 30 novembre 2021 per clormequat, propaquizafop, zeta-cipermetrina e quizalofop-P-etile, nonché 31 dicembre 2020 per zolfo e per le voci relative agli oli di paraffina.

Caso particolare di quizalofop-P

Il regolamento evidenzia che sono state presentate domande di rinnovo distinte per quizalofop-P (variante quizalofop-P-etile) e per quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile). Ai fini della procedura di rinnovo, le due sostanze sono considerate separate, in ragione dei diversi profili di rischio. La voce 279 dell’allegato è sostituita con una disciplina aggiornata che mantiene anche le condizioni originarie di autorizzazione: uso consentito solo come erbicida, valutazione secondo i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e attenzione particolare, tra l’altro, alle specifiche del materiale tecnico, alla sicurezza di operatori e lavoratori e alla protezione delle piante non bersaglio. È inoltre previsto che gli Stati membri interessati garantiscano la trasmissione alla Commissione di ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio entro il 30 novembre 2011, secondo quanto già indicato nella voce sostitutiva.

Regole operative sulla gestione delle scadenze

La Commissione precisa che, se i fascicoli supplementari non sono presentati almeno 30 mesi prima della data di scadenza, essa fissa la nuova scadenza alla data originariamente prevista o alla prima data successiva possibile. Se invece viene adottato un regolamento di non rinnovo, la scadenza resta quella originaria oppure, se successiva, coincide con l’entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. In caso di rinnovo, la Commissione si adopera per applicare la nuova decisione alla data più prossima possibile.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è dichiarato urgente, poiché alcune approvazioni sarebbero scadute il 31 ottobre 2019 e i richiedenti devono presentare i fascicoli supplementari con 30 mesi di anticipo. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento, con aggiornamento delle scadenze di approvazione di specifiche sostanze attive.

Proroga dei periodi di approvazione

Sono prorogati i periodi di approvazione per diverse sostanze attive oggetto di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, per evitare che l’approvazione scada prima della decisione sul rinnovo. Le proroghe tengono conto del programma di lavoro istituito con decisione di esecuzione C(2016)6104 e della priorità delle sostanze in base ai profili di sicurezza.

Durata delle proroghe per singole sostanze

Per un anno: olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3) e zolfo. Per due anni: 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), clormequat, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, propaquizafop, tetraconazolo, tri-allato, zeta-cipermetrina e quizalofop-P-etile. Per tre anni: bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.

Distinzione tra varianti di quizalofop-P

La Commissione tratta separatamente, ai fini della procedura di rinnovo, quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile, in ragione dei diversi profili di rischio. La variante quizalofop-P-tefurile resta disciplinata nella voce originaria dell’allegato, mentre quizalofop-P-etile è oggetto di proroga di due anni.

Regole sulle date di scadenza e sui fascicoli supplementari

Nei casi in cui non siano presentati i fascicoli supplementari almeno 30 mesi prima della scadenza, la Commissione fissa la data di scadenza alla data precedentemente prevista o alla prima data successiva possibile. Se viene adottato un regolamento che non rinnova l’approvazione, la scadenza coincide con la data precedente o, se successiva, con l’entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece l’approvazione è rinnovata, la Commissione cerca di fissare la data di applicazione più prossima possibile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariapprovazione delle sostanze attivesicurezza alimentareagricolturamercato interno

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