Regolamento (UE) 2017/605
Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo circoscritto sul regolamento (CE) n. 1005/2009 per chiarire la nozione di "attrezzature nuove" ai fini delle scadenze di utilizzo degli halon. Per gli aeromobili, la domanda di certificazione di tipo deve intendersi come domanda di una nuova certificazione di tipo, escludendo le modifiche di certificazioni già esistenti. La modifica è adottata per ragioni di chiarezza giuridica e di coerenza applicativa, anche in linea con gli standard ICAO sugli halon.
Modifica puntuale dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 per precisare la nozione di "attrezzature nuove" con riferimento agli aeromobili e alle domande di certificazione di tipo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai soggetti interessati dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare all’uso degli halon per estintori e impianti antincendio nelle "attrezzature nuove", compresi gli aeromobili nuovi. La modifica riguarda esclusivamente l’interpretazione della definizione contenuta nell’allegato VI, punto 2, lettera b), con riferimento alle domande di certificazione di tipo per gli aeromobili. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Il regolamento (UE) 2017/605 della Commissione introduce una modifica puntuale al regolamento (CE) n. 1005/2009, limitata all’allegato VI. L’obiettivo è chiarire l’ambito della definizione di "attrezzature nuove" ai fini delle date ultime di utilizzo degli halon per estintori e impianti antincendio, con specifico riguardo agli aeromobili.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l’esigenza di garantire chiarezza del diritto e coerenza nell’attuazione del regime europeo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il chiarimento riguarda il punto 2, lettera b), dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, nel quale la definizione di "attrezzature nuove" dipende dalla data di presentazione di una domanda di certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione.
Ambito della precisazione introdotta
Per gli aeromobili, il regolamento stabilisce espressamente che la presentazione della domanda di certificazione di tipo si riferisce solo a una nuova domanda di certificazione di tipo.
- Non rientrano nella nozione le modifiche di una certificazione di tipo esistente.
- Il chiarimento incide quindi sulla determinazione delle date ultime oltre le quali non è più consentito l’uso degli halon nelle nuove attrezzature, inclusi i nuovi aeromobili.
Coerenza con il contesto internazionale
La Commissione afferma che la precisazione è coerente con il concetto utilizzato dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per gli standard sugli halon. Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma interpreta in modo più preciso una nozione già presente nel sistema del regolamento (CE) n. 1005/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Chiarimento sulla nozione di "attrezzature nuove" per gli aeromobili
All’allegato VI, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2009 è aggiunta una frase che precisa che, per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo. Restano quindi escluse le modifiche di una certificazione di tipo esistente.
Finalità della modifica
La Commissione indica che l’intervento è necessario per chiarezza del diritto e coerenza nell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2009, e che il chiarimento è coerente con il concetto utilizzato dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per gli standard degli halon.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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