Regolamento (UE) 2017/600
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/600 della Commissione, del 28 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso si fonda sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sul regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplinano il regime dei mercati agricoli e il relativo meccanismo per i prodotti interessati. I valori sono stabiliti nell'allegato, distintamente per codice NC e origine/codice paese terzo. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per i codici NC e per i paesi terzi/origini ivi indicati. Il regolamento opera nell'ambito del meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina altre categorie di prodotti né introduce esclusioni espresse diverse da quelle derivanti dall'elenco tassativo dell'allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/600: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa, per una serie di ortofrutticoli individuati nell'allegato, i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione della Commissione adottato nel quadro dell'OCM unica dei prodotti agricoli e della disciplina specifica degli ortofrutticoli freschi prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
Il provvedimento si inserisce nel sistema dei valori forfettari all'importazione previsto per l'applicazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. Nei considerando si richiama che il regolamento (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione di tali valori, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, e che la Commissione li calcola quotidianamente in base a dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda solo i prodotti e i periodi per i quali il meccanismo è previsto dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e per determinati codici paese/origine, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari applicabili sono esclusivamente quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca importi espressi in EUR/100 kg per varie combinazioni di prodotto e origine, tra cui:
- 0702 00 00 con origini EG, IL, MA, SN, TN, TR, ZA e ZZ;
- 0707 00 05 con origini TR e ZZ;
- 0709 93 10 con origini MA, TR e ZZ;
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28 con origini EG, IL, MA, TN, TR, ZA e ZZ;
- 0805 50 10 con origini EG, TR e ZZ;
- 0808 10 80 con origini CL, CN, US, ZA e ZZ;
- 0808 30 90 con origini AR, CL, CN, MA, ZA e ZZ.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cioè il 29 marzo 2017, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non prevede un periodo transitorio né ulteriori condizioni operative oltre all'aggiornamento dei valori riportati nell'allegato.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto del meccanismo
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che tale disciplina attua i criteri derivanti dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese terzo), tra cui, ad esempio, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Decorrenza, efficacia e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento giornaliero dei valori
Nei considerando si evidenzia che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento pubblicato rappresenta quindi l'aggiornamento puntuale dei valori applicabili alla data di riferimento.
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