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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/611

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/611 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32017R0611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi applicabili ad alcune categorie di prodotti avicoli, uova e ovoalbumina, in base ai dati di mercato più recenti e alle variazioni dei prezzi per origine. La modifica avviene sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'atto è di immediata applicazione, essendo entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per alcune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, mediante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, limitatamente ai codici NC indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 come sostituito. Incide sulla determinazione dei prezzi rappresentativi e, per i prodotti interessati, sulla cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 ai fini del regime dei dazi addizionali all'importazione. Non introduce un regime autonomo, ma modifica un atto di esecuzione già esistente; si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/611 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ad alcune importazioni nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina. La Commissione motiva l'intervento con il controllo regolare dei dati di mercato e con la necessità di tener conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci, così da garantire un'applicazione tempestiva del regime dei dazi addizionali all'importazione.

Base giuridica e finalità dell'intervento

L'atto è adottato sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La finalità è esclusivamente tecnica e consiste nell'aggiornamento dei valori di riferimento utilizzati ai fini dell'applicazione dei dazi addizionali all'importazione.

Ambito di applicazione materiale

La modifica riguarda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo ai dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. L'intervento interessa specificamente i prodotti identificati nell'allegato tramite codice NC e designazione della merce, con prezzi differenziati a seconda dell'origine.

Prodotti e valori aggiornati

L'allegato sostituito elenca, tra gli altri:

  • carcasse di polli congelate, in presentazione 70 % e 65 %;
  • pezzi disossati di galli o galline congelati;
  • pezzi disossati di tacchini congelati;
  • uova sgusciate essiccate;
  • preparazioni non cotte di galli o di galline.

Per ciascuna voce sono indicati il prezzo rappresentativo in EUR/100 kg, la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e l'origine. Le origini riportate nell'allegato comprendono, tra le altre, AR, BR, CL e TH; in alcuni casi la cauzione è pari a 0, in altri assume valori positivi come 5, 19, 33 o 37 EUR/100 kg.

Effetti giuridici e applicazione temporale

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, evidenziando la volontà di assicurare l'immediata operatività dei prezzi aggiornati. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e operatori del commercio agroalimentare, il regolamento incide sulla determinazione dei costi doganali e sulla verifica della cauzione eventualmente dovuta per le merci ricomprese nell'allegato. Ai fini operativi, è necessario fare riferimento ai codici NC, alla designazione della merce e all'origine indicati nel nuovo allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, come sostituito dal presente atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato sui prezzi rappresentativi

L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del presente regolamento. L'aggiornamento riguarda i prezzi rappresentativi espressi in EUR/100 kg e la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 per specifici prodotti e origini.

Prodotti interessati e valori aggiornati

L'allegato elenca, tra gli altri, carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o galline, con prezzi rappresentativi differenziati per origine (ad esempio AR, BR, CL, TH) e, per alcuni casi, con cauzioni pari a 0 oppure positive (ad esempio 5, 19, 33, 37 EUR/100 kg).

Entrata in vigore immediata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire l'applicazione rapida dei prezzi aggiornati.

Base normativa e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando precisano che i controlli periodici dei dati di mercato hanno reso necessario adeguare i prezzi rappresentativi secondo l'origine delle merci.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatiscambi con i paesi terzidazi all'importazioneprodotti avicoli e uova

Testo integrale

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