Cassazione Penale, Sentenza n. 29609/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari per guida in stato di ebbrezza grave. Il ricorrente deduceva due motivi: primo, violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 dovesse applicarsi la disciplina più favorevole della legge n. 251/2005, con esclusione della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando e poi abrogata, e che dunque il reato fosse già estinto alla data della sentenza d’appello; secondo, violazione dell’art. 603, comma 3, c.p.p., per difetto di motivazione delle ordinanze con cui la Corte territoriale aveva disposto d’ufficio la rinnovazione e l’integrazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non è stata abrogata con effetti retroattivi; pertanto, per il reato commesso il 23 settembre 2019, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la rinnovazione istruttoria era stata disposta a garanzia dell’imputato già condannato in primo grado e il ricorrente non aveva indicato alcun concreto pregiudizio difensivo né spiegato quale utilità potesse derivare dall’eventuale annullamento delle ordinanze istruttorie. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice contestata per la guida in stato di ebbrezza grave.
art. 159 cod. pen.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019), senza abrogazione retroattiva.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione per i giudizi di impugnazione nei reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
art. 1, comma 15, legge 23 giugno 2017, n. 103
Individua il dies a quo di applicazione della nuova disciplina dal 3 agosto 2017.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
È richiamata dalla difesa come disciplina più favorevole antecedente, priva della sospensione introdotta nel 2017.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È la c.d. legge Orlando, che aveva introdotto la sospensione della prescrizione nei gradi di impugnazione.
legge n. 134/2021
Secondo la difesa avrebbe abrogato la disciplina del 2017; la Corte, invece, esclude effetti retroattivi sulle fattispecie commesse nel periodo di vigenza della legge Orlando.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e di allegazione di un concreto pregiudizio.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'interesse a impugnare richiede una concreta utilità derivante dall'eliminazione del vizio dedotto, non la sola denuncia di irregolarità processuali.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non può essere considerata abrogata con effetti retroattivi da interventi legislativi successivi.
- In materia di prescrizione, la verifica del regime intertemporale deve avvenire in base alla data di commissione del fatto, distinguendo tra reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando e quelli commessi dal 1 gennaio 2020, per i quali opera la disciplina successiva.
- La questione della legittimità costituzionale del regime intertemporale della sospensione della prescrizione non impedisce di applicare il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite, ove ritenuto conforme ai parametri costituzionali.
- Un motivo di ricorso contro provvedimenti istruttori adottati in appello è inammissibile se il ricorrente non allega un concreto e attuale pregiudizio per la difesa e non spiega quale utilità pratica deriverebbe dall'annullamento del vizio denunciato.
- L'interesse all'impugnazione non coincide con la mera denunzia di una irregolarità processuale, ma richiede la prospettazione di una concreta utilità difensiva conseguibile con l'accoglimento del motivo.
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