Sentenza n. 523/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento: - del Decreto nr. -OMISSIS- del Ministero della Difesa D.G. per il Personale Militare del 21 luglio 2022, notificato in data 28 luglio 2022, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la propria scheda valutativa n. 5 relativa al periodo dal 20/04/2020 al 19/04/2021; - della Scheda Valutativa nr. 05 del documento caratteristico firmato per presa conoscenza e visione integrale in data 02 marzo 2022, redatto per il periodo dal 20/04/2020 al 19/04/2021; - della Scheda Valutativa nr. 6 del documento caratteristico firmato per presa conoscenza e visione integrale in data 31 agosto 2022, redatta per il periodo dal 20/04/2021 al 22/03/2022, redatto per “variazione del rapporto di dipendenza per trasferimento del giudicando”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti; e per la conseguente declaratoria del diritto alla ricompilazione delle schede valutative impugnate dei documenti caratteristici del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico e schede valutative n. 5 e n. 6, recanti il giudizio finale "nella media"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 5, relativa al periodo 20 aprile 2020-19 aprile 2021, nonché le schede n. 5 e n. 6, quest'ultima relativa al periodo 20 aprile 2021-22 marzo 2022, chiedendone l'annullamento e la ricompilazione. Ha dedotto: violazione delle norme costituzionali, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 62/2013, del codice di comportamento della Difesa, del d.P.R. n. 90/2010 e delle istruzioni sui documenti caratteristici; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto e contraddittorietà della motivazione; violazione delle disposizioni sulla documentazione caratteristica, grave difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha contestato l'abbassamento rispetto alle precedenti valutazioni, la genericità e stereotipia dei giudizi, la mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della valutazione, la mancata partecipazione procedimentale, l'asserita incompatibilità del compilatore che aveva segnalato il militare per accertamenti sanitari e il mancato raggiungimento del periodo minimo di 180 giorni per la scheda n. 6. In memoria finale ha inoltre dedotto, per la prima volta, la tardiva formazione e comunicazione delle schede, invocando il principio tempus regit actum.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che le schede n. 5 e n. 6 riguardano periodi distinti e costituiscono provvedimenti autonomi, che avrebbero dovuto essere impugnati con ricorsi separati; ha tuttavia prescisso dalla questione, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha dichiarato infondate le censure riferite al giudizio del compilatore, poiché tale giudizio è un atto endoprocedimentale e non immediatamente lesivo: l'unico giudizio impugnabile è quello finale, quale esito unitario delle valutazioni del compilatore e del revisore. Ha escluso l'obbligo di una motivazione analitica e diffusa, ritenendo sufficiente che il documento caratteristico esprima in modo sintetico e logicamente coerente le caratteristiche del militare, con motivazione ricavabile dalle voci analitiche della scheda. Ha escluso l'applicazione delle garanzie partecipative della legge n. 241/1990, poiché la valutazione del militare non è un procedimento disciplinare, ma un giudizio sulle prestazioni rese. Ha qualificato tali valutazioni come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità manifesta o travisamento dei fatti, elementi non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre affermato che le valutazioni relative a periodi diversi sono autonome e non attribuiscono al militare un diritto alla conservazione dei precedenti giudizi; il passaggio da "superiore alla media" a "nella media" non costituiva una notevole caduta tale da imporre una motivazione specifica sulla flessione. Ha escluso l'obbligo di astensione del compilatore, non essendo sufficiente la segnalazione del militare per una visita medica a dimostrare un conflitto d'interessi o la mancanza di imparzialità; l'astensione richiede fatti oggettivamente gravi, eccedenti la fisiologica divergenza di opinioni o metodi di lavoro. Ha respinto anche la censura sul periodo minimo di 180 giorni, poiché nel computo devono essere comprese le assenze per licenza ordinaria e ai sensi della legge n. 937/1977, nonché i riposi settimanali e compensativi. Le censure reiterate nel quarto motivo sono state respinte per le medesime ragioni già esposte. La censura sulla tardiva redazione e comunicazione delle schede è stata ritenuta tardiva e inammissibile, perché proposta per la prima volta in una memoria finale non notificata alle altre parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi riguardanti lo status e il servizio militare; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; il TAR non ha ravvisato violazioni nella valutazione impugnata.
art. 6-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in tema di conflitto di interessi e astensione; il TAR ha escluso, in concreto, l'obbligo di astensione del compilatore.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990
Le garanzie partecipative non si applicano alla formazione delle valutazioni caratteristiche dei militari, che non hanno natura disciplinare.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione delle schede valutative è soddisfatto da un giudizio sintetico, coerente con le voci analitiche e fondato sulla complessiva prestazione nel periodo considerato; non è necessaria l'analitica indicazione di ogni fatto.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; non è stata ravvisata alcuna violazione.
artt. 688-692 d.P.R. 90/2010
Disciplinano la documentazione caratteristica e i relativi soggetti e presupposti; il TAR ha ritenuto legittima la redazione delle schede e insussistente l'obbligo di astensione.
art. 1025 d.lgs. 66/2010
Richiamato in tema di documentazione caratteristica del personale militare; non è stata ravvisata violazione.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nella documentazione caratteristica del personale militare, il giudizio del compilatore costituisce un atto interno endoprocedimentale, mentre il provvedimento immediatamente lesivo è il giudizio finale risultante dalla valutazione complessiva; le singole valutazioni intermedie non sono autonomamente impugnabili in assenza di una lesione immediata.
- Le valutazioni caratteristiche dei militari non richiedono una motivazione analitica riferita a ogni singolo fatto o circostanza: è sufficiente un giudizio sintetico, espresso in termini riassuntivi e logicamente coerenti, desumibile anche dal complesso delle voci analitiche della scheda.
- La formazione della documentazione caratteristica dei militari è espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è soggetta alle garanzie partecipative della legge n. 241/1990, poiché la valutazione del rendimento non ha natura disciplinare. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità manifesta o travisamento dei fatti.
- Le valutazioni caratteristiche riferite a periodi diversi sono autonome; il militare non vanta un diritto alla conservazione dei precedenti giudizi. Una variazione peggiorativa non richiede, di per sé, una motivazione specifica, salvo che si traduca in una notevole caduta del punteggio o in un'oscillazione eccedente i livelli fisiologici.
- Nella valutazione dell'obbligo di astensione del superiore chiamato a redigere la documentazione caratteristica, non è sufficiente una generica conflittualità, una segnalazione sanitaria o una precedente iniziativa amministrativa o disciplinare. Occorrono fatti oggettivamente gravi, eccedenti la normale divergenza di opinioni e idonei a dimostrare che il giudizio non possa essere sereno e imparziale.
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