Cassazione Penale, Ordinanza n. 23274/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, rilevando che il motivo era una mera reiterazione delle doglianze di appello e non si misurava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La censura, tuttavia, riproponeva sostanzialmente gli stessi argomenti già svolti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata. La sentenza di merito aveva ritenuto irrilevante la giustificazione offerta dall'imputato circa il presunto rinvenimento a terra delle carte di credito poi utilizzate per più prelievi di denaro, valorizzando i segni esteriori sui beni come indice della loro appartenenza a un legittimo titolare e, quindi, della consapevolezza dell'origine illecita del possesso.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aspecificità del ricorso, determinata dalla mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 648 c.p.
La successiva utilizzazione di carte di credito con segni esteriori idonei a rivelarne la titolarità integra gli elementi costitutivi della ricettazione, essendo sufficiente la consapevolezza dell'origine illecita del bene.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riprodurre in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta una generica contestazione del ragionamento del giudice di merito: è necessario un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione.
- In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'origine illecita del bene può essere desunta anche da elementi esteriori del bene stesso che ne rendano riconoscibile la riferibilità a un legittimo titolare.
- La giustificazione addotta dall'agente circa l'asserito rinvenimento casuale del bene non è idonea, di per sé, a escludere l'elemento soggettivo quando la motivazione di merito evidenzi circostanze incompatibili con una lecita disponibilità del bene.
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