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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12089/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva promosso giudizio contro la società datrice di lavoro chiedendo inizialmente anche varie voci retributive e patrimoniali, ma in primo grado aveva rinunciato a tali domande, insistendo solo per l'accertamento del dedotto demansionamento/dequalificazione nel periodo giugno 2020-giugno 2021. Il Tribunale aveva rigettato le residue domande e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo infondata la censura sul dedotto mutamento di mansioni. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale si fosse fermata agli aspetti formali della posizione lavorativa e avesse trascurato la conoscenza, da parte della datrice, di un giudizio di inidoneità espresso dal medico interno, comunicato tardivamente al dipendente, con conseguente compressione delle funzioni da addetto all'esercizio ad addetto guardiania e portierato; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, del CCNL 28 novembre 2015, di un accordo interno dell'8 settembre 2016, di comunicati aziendali e della perizia del consulente di parte, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato la distinzione tra qualifiche operaie e impiegatizie e avesse male interpretato la relazione tecnica prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, quindi in un caso di doppia conforme che preclude la censura di omesso esame del fatto decisivo, e perché il ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto divergenti tra primo e secondo grado né aveva individuato un vero fatto storico omesso. Ha ritenuto infondato, con profili rilevanti di inammissibilità, il secondo motivo perché il ricorso per violazione di legge non può riguardare comunicati aziendali o accordi interni non qualificabili come norme di diritto o contratti/accordi collettivi nazionali; perché, quanto al CCNL, non erano specificate le clausole violate né la parte della sentenza censurata; e perché la critica alla valutazione della perizia di parte atteneva a un apprezzamento rimesso al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    la censura è inammissibile in presenza di doppia conforme; inoltre il ricorrente deve individuare un vero fatto storico omesso e non limitarsi a chiedere una rivalutazione del merito

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro

    il motivo deve investire norme di diritto o contratti collettivi nazionali, con specifica indicazione delle disposizioni asseritamente violate e della parte della decisione censurata

  • art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5

    quando appello e primo grado sono conformi nel decisum e nella medesima ratio fattuale, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l'onere di dimostrare motivazioni di fatto diverse

  • art. 116 c.p.c., comma 1

    la valutazione delle risultanze tecniche di parte rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come vizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In presenza di sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è preclusa salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni si fondano su differenti basi fattuali e motivazionali.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, la parte della sentenza impugnata oggetto di critica e il nesso tra la violazione dedotta e la decisione adottata; non è sufficiente un richiamo generico a contratti, accordi o documenti interni.
  • La critica alla valutazione di una consulenza o relazione di parte non può essere veicolata come violazione di legge quando, in sostanza, mira a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione complessiva dei fatti e delle risultanze istruttorie sotto la veste del vizio di omesso esame, occorrendo l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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