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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/860

Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Normativa europea32016R0860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa in modo dettagliato quando un'autorità di risoluzione può escludere dal bail-in una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. L'impostazione è restrittiva: le esclusioni sono eccezionali, vanno valutate caso per caso, devono essere limitate al minimo necessario e, ove possibile, preferibilmente parziali anziché totali. Il testo disciplina inoltre gli obblighi di motivazione verso la Commissione e i criteri specifici per le diverse ipotesi di esclusione: impossibilità pratica di bail-in, continuità delle funzioni essenziali o delle linee di business principali, prevenzione del contagio e tutela del valore.

Regole che precisano le circostanze eccezionali in cui, nell'applicazione del bail-in, l'autorità di risoluzione può escludere in tutto o in parte talune passività dalla svalutazione o conversione.

Ambito di applicazione

Si applica alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2014/59/UE (BRRD), cioè agli enti e alle imprese di investimento rientranti nel quadro europeo di risanamento e risoluzione. Vincola le autorità di risoluzione designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e il Comitato di risoluzione unico nell'ambito delle rispettive competenze ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014. Si applica in relazione all'uso dello strumento del bail-in e, quindi, alle decisioni di esclusione di singole passività o classi di passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione; non introduce nuove esclusioni generali, ma disciplina solo le ipotesi eccezionali previste dall'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Regolamento delegato (UE) 2016/860: precisazione delle circostanze eccezionali di esclusione dal bail-in

Il regolamento delegato della Commissione interviene nell'ambito della BRRD per chiarire quando, in sede di risoluzione, l'autorità possa escludere in tutto o in parte determinate passività dall'applicazione del bail-in. La logica del testo è fortemente restrittiva: il bail-in resta la regola generale, mentre le esclusioni sono ammesse solo in ipotesi eccezionali, da interpretare e applicare in modo coerente nell'Unione, nel rispetto del principio per cui azionisti e creditori sopportano le perdite.

Principi generali

Il regolamento ribadisce che nessuna passività può essere considerata sempre esclusa dal bail-in se non rientra nell'elenco tassativo dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità di risoluzione devono procedere caso per caso, tenendo conto degli obiettivi di risoluzione dell'articolo 31, paragrafo 2, e, ove possibile, preferire un'esclusione parziale rispetto a quella totale. L'esercizio del potere di esclusione non deve compromettere il principio di parità di trattamento dei creditori di pari rango, né la regola secondo cui nessun creditore deve subire perdite superiori a quelle che avrebbe sopportato in una liquidazione ordinaria.

Obblighi di motivazione e coordinamento con la pianificazione della risoluzione

Se l'esclusione comporta l'uso del fondo di risoluzione, la decisione deve essere adeguatamente motivata. In particolare, quando l'autorità esclude passività che in fase di pianificazione erano state considerate credibile e fattivamente idonee ad assorbire perdite e ricapitalizzare l'ente, deve spiegare:

  • quali circostanze eccezionali sopravvenute rendono necessaria l'esclusione;
  • perché tali circostanze non potevano essere previste nella pianificazione;
  • se la necessità era già prevedibile, come sia stata affrontata nel piano di risoluzione per evitare un impedimento alla risolvibilità. Il regolamento collega inoltre le esclusioni alla necessità di garantire che l'ente mantenga una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, anche ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).

Esclusione per impossibilità di bail-in entro un tempo ragionevole

L'articolo 5 disciplina l'ipotesi in cui il bail-in non sia praticabile entro un tempo ragionevole. L'autorità può escludere una passività solo se gli ostacoli pratici rendono impossibile applicare lo strumento in tempi compatibili con gli obiettivi di risoluzione, nonostante gli sforzi in buona fede. Il regolamento impone di definire, nel piano di risoluzione, i processi per rendere tempestivamente disponibili le informazioni necessarie alla valutazione ex articoli 36 e 49 della direttiva 2014/59/UE e di rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità che erano prevedibili in fase di pianificazione.

Per determinare il "tempo ragionevole", l'autorità deve fissare:

  • il termine ultimo per determinare l'importo della svalutazione;
  • il termine entro il quale devono essere completati tutti i compiti necessari al bail-in. Nel farlo, deve considerare la necessità di pubblicare la decisione, la fiducia del mercato, le reazioni potenziali come deflussi di liquidità, gli orari di apertura dei mercati, le date di riferimento patrimoniale e le scadenze delle passività.

Esclusione per mantenere funzioni essenziali e linee di business principali

L'articolo 7 consente l'esclusione quando essa è necessaria e proporzionata per preservare funzioni essenziali o linee di business principali. Per le funzioni essenziali, l'autorità deve verificare che il bail-in comprometterebbe la continuità della funzione, ad esempio per la dipendenza da finanziamenti, controparti, infrastrutture o prestatori di servizi che potrebbero non proseguire i rapporti dopo il bail-in, oppure perché la funzione è un servizio prestato a terzi che dipende dalla continuità della passività.

Nel caso delle coperture o misure di gestione del rischio, l'esclusione è ammessa solo se tali coperture sono riconosciute a fini prudenziali ed essenziali per le operazioni collegate alla funzione essenziale e non sarebbero sostituibili a condizioni ragionevoli nel periodo necessario. Per il mantenimento di un rapporto di finanziamento, la passività può essere esclusa solo se il finanziamento è fondamentale per la funzione essenziale e non sostituibile in tempo utile. Il regolamento esclude espressamente la possibilità di fondare l'esclusione unicamente sulla scadenza, su un aumento atteso dei costi di finanziamento che non pregiudica la funzione essenziale o sull'aspettativa di utili futuri.

Quanto alle linee di business principali, l'esclusione è ammessa solo se necessaria per preservare la capacità dell'ente di proseguire operazioni, servizi e transazioni chiave e per conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

Esclusione per evitare un ampio contagio

L'articolo 8 disciplina il caso del contagio. Per il contagio diretto, l'autorità deve analizzare le interconnessioni dell'ente con le controparti, le esposizioni rilevanti e la rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto. Per il contagio indiretto, deve valutare, per quanto possibile, una pluralità di indicatori oggettivi, tra cui:

  • numero, dimensioni e interconnessioni di enti simili;
  • numero di persone fisiche direttamente o indirettamente coinvolte e visibilità mediatica della risoluzione;
  • numero, dimensioni e importanza sistemica delle controparti;
  • possibilità per le controparti di sostituire i servizi;
  • rischio di ritiri di finanziamento o di interruzione delle transazioni;
  • deflussi diffusi di depositi o finanziamenti a breve termine;
  • rischio di interruzione delle funzioni essenziali o aumento dei prezzi;
  • caduta dei prezzi delle azioni o delle attività;
  • deterioramento del mercato interbancario, aumento dei margini e riduzione delle garanzie;
  • peggioramento dei credit default swap o dei rating.

Il regolamento chiarisce che il rischio intrinseco di contagio derivante dal bail-in non basta di per sé a giustificare l'esclusione: occorre dimostrare che le passività escluse abbiano una maggiore probabilità di provocare un contagio ampio e grave, idoneo a perturbare seriamente i mercati e l'economia reale.

Esclusione per evitare una distruzione di valore

L'articolo 9 consente l'esclusione quando essa evita una distruzione di valore tale da migliorare la posizione dei creditori non esclusi rispetto all'ipotesi in cui la passività fosse bail-inata. La valutazione deve confrontare, per ciascun creditore, il risultato dello scenario con bail-in e quello senza bail-in, secondo le regole di valutazione della BRRD, in particolare l'articolo 36, paragrafo 16, e l'articolo 49, paragrafo 5.

Controllo della Commissione e rapporto con il Fondo di risoluzione

Il testo ricorda che, quando l'esclusione comporta l'utilizzo del fondo di risoluzione, la Commissione deve essere posta in condizione di valutare rapidamente la decisione, nel quadro dell'articolo 44, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE. Inoltre, le perdite non assorbite dai creditori a causa delle esclusioni possono essere coperte dal meccanismo di finanziamento della risoluzione solo se azionisti e creditori hanno già contribuito per almeno l'8% delle passività totali dell'ente, fondi propri inclusi.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Principio di eccezionalità e valutazione caso per caso

Le esclusioni dal bail-in non sono automatiche e possono riguardare solo le passività non già escluse dall'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione deve valutare la situazione concreta dell'ente al momento dell'intervento e, prima di escludere integralmente una passività, considerare se sia sufficiente una esclusione parziale limitando la svalutazione.

Collegamento con gli obiettivi di risoluzione e motivazione

Ogni esclusione deve basarsi almeno su uno degli obiettivi di risoluzione dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Se l'esclusione comporta l'uso del fondo di risoluzione, l'autorità deve fornire una motivazione adeguata e spiegare, nei casi previsti, perché la necessità dell'esclusione non poteva essere prevista in fase di pianificazione.

Esclusione per impossibilità di applicare il bail-in entro un tempo ragionevole

L'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), è possibile solo se gli ostacoli pratici impediscono di applicare il bail-in entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità. Il regolamento impone di definire termini per la determinazione dell'importo da svalutare e per l'esecuzione di tutti i compiti necessari, tenendo conto di mercato, fiducia, orari di apertura, date di riferimento patrimoniali e scadenze dei pagamenti.

Esclusione per continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali

L'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), è ammessa se necessaria e proporzionata per preservare funzioni essenziali o linee di business principali. Per le coperture/risk management è richiesta la riconoscibilità prudenziale e l'assenza di sostituibilità a condizioni ragionevoli; per il finanziamento è richiesta la sua centralità per la funzione essenziale e l'impossibilità di sostituirlo in tempo utile. Non bastano la mera scadenza, un aumento dei costi di finanziamento o l'aspettativa di utili futuri.

Esclusione per evitare un ampio contagio

L'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), consente l'esclusione se necessaria e proporzionata per prevenire contagio diretto o indiretto idoneo a perturbare gravemente i mercati finanziari e l'economia reale. Il regolamento richiede un'analisi delle interconnessioni, delle esposizioni verso controparti, della rilevanza sistemica, della fiducia del mercato, dei deflussi di liquidità, delle condizioni del mercato interbancario, dei rating, delle assicurazioni sui crediti e di altri indicatori oggettivi.

Esclusione per evitare una distruzione di valore

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), la passività può essere esclusa se ciò evita una perdita di valore tale da migliorare la posizione dei creditori non esclusi rispetto allo scenario in cui la passività fosse bail-inata. La valutazione deve confrontare l'esito per ciascun creditore nello scenario con bail-in e in quello senza bail-in, anche alla luce delle regole di valutazione della direttiva 2014/59/UE.

Definizioni aggiuntive di contagio diretto e indiretto

Vengono definite due nozioni autonome: il contagio diretto, che ricorre quando le perdite delle controparti provocano default o probabile default immediato, e il contagio indiretto, che ricorre quando la svalutazione o conversione genera reazioni di mercato tali da causare una grave perturbazione del sistema finanziario e potenzialmente dell'economia reale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariabail-inrisanamento e risoluzione degli enti creditizistabilità finanziariafondi propri e passività ammissibili

Testo integrale

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