Regolamento (UE) 2016/148
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/148 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime UE di importazione e transito dei prodotti a base di pollame provenienti dagli Stati Uniti a seguito della comparsa di influenza aviaria ad alta patogenicità H7N8 nello Stato dell’Indiana. In luogo di una sospensione generalizzata per l’intero paese, la Commissione limita le restrizioni alla zona colpita, sulla base delle informazioni epidemiologiche ricevute, delle misure adottate dalle autorità statunitensi e degli impegni di regionalizzazione reciproca previsti dall’accordo UE-USA. L’effetto pratico è la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, con specifiche indicazioni su date di chiusura e apertura per l’ammissibilità dei prodotti.
Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati per le importazioni e il transito nell’UE di determinati prodotti a base di pollame, limitando le autorizzazioni per gli Stati Uniti alla luce di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H7N8 nello Stato dell’Indiana.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. L’intervento riguarda in particolare la voce relativa agli Stati Uniti d’America nell’allegato I, parte 1, di tale regolamento, con effetti sulla sola area colpita indicata come Stato dell’Indiana e sulle relative condizioni di certificazione veterinaria e di ammissibilità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle condizioni UE per le importazioni di prodotti a base di pollame dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/148 della Commissione interviene sul sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 798/2008 per le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è adottata in risposta alla comparsa negli Stati Uniti di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N8, riscontrato nello Stato dell’Indiana il 15 gennaio 2016.
La Commissione richiama il quadro normativo veterinario applicabile e l’accordo UE-USA sul reciproco riconoscimento delle misure di regionalizzazione, evidenziando che la risposta regolatoria deve essere proporzionata al rischio effettivo. In questa prospettiva, la misura non esclude l’intero territorio statunitense dall’elenco dei paesi autorizzati, ma limita le restrizioni alla zona colpita dal focolaio.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione, il transito e lo stoccaggio durante il transito di pollame e prodotti a base di pollame provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1. Esso contiene anche i criteri per valutare se un territorio possa essere considerato indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità.
Nel caso di specie, gli Stati Uniti figuravano già tra i paesi autorizzati per tutto il loro territorio. A seguito della conferma del focolaio in Indiana, le autorità statunitensi hanno sospeso il rilascio dei certificati veterinari per le partite provenienti da tale Stato e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. La Commissione, esaminati i dati epidemiologici e le misure adottate, ha ritenuto sufficiente una restrizione circoscritta alla zona interessata.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 modifica la parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento, dopo la voce relativa allo Stato dell’Indiana, di una riga specifica con il codice US-2.21.1.
La nuova voce contiene elementi tecnici rilevanti per gli operatori:
- identificazione del territorio interessato come Stato dell’Indiana;
- data di chiusura indicata al 15.1.2016;
- indicazioni sui certificati veterinari e sulle condizioni specifiche applicabili;
- qualifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria, alla vaccinazione e alla lotta contro la salmonella;
- riferimenti a modelli e garanzie complementari riportati nell’allegato.
Sono inoltre previste due note operative sulle date:
- i prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima della data di chiusura possono essere importati nell’Unione per un periodo di 90 giorni a partire da tale data;
- solo i prodotti fabbricati dopo la data di apertura possono essere importati nell’Unione.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli esportatori, gli importatori e gli intermediari del settore avicolo, il regolamento conferma che il regime di ammissibilità dei prodotti a base di pollame dagli Stati Uniti resta in linea di principio attivo, ma con una limitazione puntuale per l’Indiana in ragione del focolaio H7N8. Ne deriva la necessità di verificare, per ciascuna partita, l’origine territoriale, la data di fabbricazione e la conformità alle condizioni certificate.
Per gli operatori italiani e dell’Unione, la rilevanza pratica riguarda soprattutto:
- il controllo documentale dei certificati veterinari;
- la verifica della provenienza territoriale delle merci;
- il rispetto delle date di chiusura e apertura indicate nella tabella;
- l’applicazione delle eventuali garanzie complementari richieste.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone che la parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificata secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa agli Stati Uniti e introduce una specifica sottovoce per lo Stato dell’Indiana, incidendo sulle condizioni di importazione e transito dei prodotti a base di pollame.
Regionalizzazione e limitazione territoriale delle restrizioni
I considerando chiariscono che, a fronte del focolaio di HPAI H7N8 confermato il 15 gennaio 2016 in Indiana, le restrizioni UE non sono estese all’intero territorio statunitense ma limitate alla zona colpita e soggetta a restrizioni dalle autorità veterinarie statunitensi. La Commissione fonda tale scelta sulla valutazione delle informazioni epidemiologiche, sugli impegni derivanti dall’accordo UE-USA e sulle garanzie fornite dagli Stati Uniti.
Condizioni specifiche per lo Stato dell’Indiana
Nell’allegato è inserita la voce "US-2.21.1" relativa allo Stato dell’Indiana con indicazione della data di chiusura al 15.1.2016 e di una data di apertura subordinata alle condizioni riportate nella tabella. Sono richiamati anche i codici e le qualifiche veterinari pertinenti, tra cui WGM, VIII, P2, nonché i riferimenti ai modelli/certificati e alle garanzie complementari indicati nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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