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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/147

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’iprovalicarb fino al 31 marzo 2031, confermando che i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per gli usi rappresentativi valutati. Al contempo impone specifiche condizioni tecniche e informative, tra cui l’attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla sicurezza di operatori e lavoratori e agli organismi acquatici, nonché la presentazione di informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita PMPA entro il 30 settembre 2016. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando l’iprovalicarb nella parte B dell’elenco delle sostanze approvate.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva iprovalicarb e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono e agli operatori della filiera di autorizzazione e valutazione (Commissione, Stati membri, EFSA, richiedente). Ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1o aprile 2016. Sono rilevanti le valutazioni di rinnovo effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009; il testo non introduce esclusioni soggettive ulteriori rispetto al regime generale dei prodotti fitosanitari.

Rinnovo dell’approvazione dell’iprovalicarb

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione segue la procedura di rinnovo avviata dal richiedente, l’esame dello Stato membro relatore, la valutazione dell’EFSA e la consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Il regolamento si fonda sul rilievo che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Per tale ragione, l’approvazione viene rinnovata, ma con condizioni specifiche e con richiesta di ulteriori informazioni di conferma.

Iter di valutazione e presupposti della decisione

La domanda di rinnovo dell’iscrizione dell’iprovalicarb era stata presentata nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1141/2010 e completata con i fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore, dopo consultazione con lo Stato membro correlatore, ha predisposto il rapporto di valutazione del rinnovo e lo ha trasmesso il 2 settembre 2013 alla Commissione e all’EFSA.

L’EFSA ha inviato il rapporto al richiedente e agli Stati membri per le osservazioni, rendendo altresì accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare. Il 14 aprile 2015 ha comunicato le proprie conclusioni alla Commissione; successivamente, l’8 ottobre 2015, la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame al comitato permanente competente.

Durata dell’approvazione e specifiche tecniche

L’iprov alicarb è approvato dal 1o aprile 2016 fino al 31 marzo 2031. L’allegato I riporta i dati identificativi della sostanza: n. CAS 140923-17-7, n. CIPAC 620 e denominazione IUPAC "isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate".

Sono fissati anche requisiti di purezza: almeno 950 g/kg, con toluene non superiore a 3 g/kg. Il regolamento richiama inoltre, per l’attuazione dei principi uniformi, il rapporto di riesame e le sue appendici I e II.

Condizioni di impiego e attenzione particolare degli Stati membri

La valutazione di rinnovo, basata su usi rappresentativi limitati, non è intesa a restringere in via generale gli usi dei prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb. Tuttavia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili di rischio:

  • protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo PMPA, in particolare quando la sostanza è utilizzata in regioni con terreni a scarso contenuto di argilla;
  • sicurezza degli operatori e dei lavoratori;
  • tutela degli organismi acquatici quando i prodotti formulati contengono altre sostanze attive.

Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di informazioni di conferma sul metabolita PMPA

Il regolamento impone al richiedente di presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA, identificato in nota come p-metil-fenetilammina. Il termine è fissato al 30 settembre 2016. Si tratta di un obbligo accessorio all’approvazione rinnovata, finalizzato a completare la base scientifica della valutazione.

Modifica dell’elenco europeo delle sostanze attive approvate

In conseguenza del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato. La precedente voce 30 relativa all’iprovalicarb è soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita nella parte B come nuova voce n. 96, con le medesime condizioni sostanziali di approvazione e con la stessa scadenza al 31 marzo 2031.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o aprile 2016. Il testo precisa infine la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione dell’iprovalicarb

L’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’allegato I del regolamento stabilisce l’approvazione dal 1o aprile 2016 con scadenza il 31 marzo 2031, per la sostanza identificata con n. CAS 140923-17-7 e n. CIPAC 620, purezza pari ad almeno 950 g/kg e toluene non superiore a 3 g/kg.

Condizioni specifiche di approvazione

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante PMPA nei terreni a scarso contenuto di argilla, alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e alla tutela degli organismi acquatici in caso di prodotti formulati contenenti altre sostanze attive. Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di informazioni di conferma

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita PMPA nel suolo. Il termine per la trasmissione è fissato al 30 settembre 2016.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 30 sull’iprovalicarb è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con le specifiche dell’approvazione rinnovata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o aprile 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attivetutela dell’ambientesalute dei lavoratori

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