Regolamento (UE) 2016/145
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che adotta il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta il formato uniforme del documento che funge da prova dell’autorizzazione per svolgere talune attività riguardanti le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il modello è previsto per le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri in base agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014. Il testo contiene un allegato con i campi obbligatori del documento e istruzioni dettagliate per la compilazione da parte dell’autorità competente.
Stabilisce il formato del documento che prova l’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri per talune attività relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014, per attività in relazione a specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Riguarda in particolare autorizzazioni per ricerca, conservazione ex situ, produzione scientifica e conseguente uso medico, nonché altre attività eccezionali previa autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 9. Il formato è uniforme e deve accompagnare in ogni momento l’autorizzazione e la specie, la partita o lo stock interessati. Non disciplina il merito del rilascio delle autorizzazioni, ma solo il documento probatorio e le modalità di compilazione.
Formato del documento prova per autorizzazioni relative alle specie esotiche invasive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, adottando il formato uniforme del documento che attesta il rilascio di determinate autorizzazioni nazionali. La finalità è rendere omogenea, in tutta l’Unione, la prova documentale delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri per attività altrimenti vietate o limitate in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Contesto normativo e ratio
Il regolamento si fonda sull’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. I considerando chiariscono che il documento è richiesto per le autorizzazioni rilasciate per attività di ricerca o conservazione ex situ e può riguardare anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico. È inoltre precisato che, nei casi eccezionali previsti dall’articolo 9 del regolamento base, lo stesso formato deve essere utilizzato anche per le autorizzazioni rilasciate previa autorizzazione della Commissione, così da garantire un quadro documentale unico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Riguarda quindi i casi in cui un istituto è autorizzato a svolgere attività in relazione a specie esotiche invasive di rilevanza unionale, con riferimento a singole specie, partite o stock. Il documento deve accompagnare in ogni momento l’autorizzazione e la specie, la partita o lo stock a cui essa si riferisce, con un documento per specie, per partita o per stock.
Contenuto del modello allegato
L’allegato definisce i campi obbligatori del documento. Devono essere indicati:
- il titolare dell’autorizzazione;
- il numero dell’autorizzazione;
- lo speditore/esportatore, se pertinente;
- la data di rilascio;
- il periodo di validità, se pertinente;
- il destinatario/importatore, se pertinente;
- l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione.
Per la partita o lo stock devono essere riportati i dati identificativi della specie e della merce/lotto:
- nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale;
- nome comune;
- codice NC ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- descrizione della partita o dello stock e degli esemplari contenuti;
- massa netta totale in kg, oppure numero di esemplari se più adeguato alla quantificazione.
È inoltre richiesto di indicare la deroga alle restrizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per la quale è concessa l’autorizzazione, tra cui: importazione, transito, detenzione, allevamento, trasporto, uso o scambio, riproduzione, accrescimento o coltura. Va poi specificato lo scopo dell’autorizzazione: ricerca, conservazione ex situ, produzione scientifica e conseguente uso medico, oppure altra attività previa autorizzazione ex articolo 9.
Condizioni e disposizioni speciali
Il documento deve anche richiamare le condizioni relative alle attività autorizzate, come previste dall’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 8, paragrafo 2. Per le autorizzazioni ottenute dopo autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 9, deve essere compilato un apposito riquadro con le disposizioni specificate nella decisione/autorizzazione della Commissione. Ciò consente di distinguere le condizioni operative ordinarie dalle prescrizioni aggiuntive nei casi eccezionali.
Compilazione, firma e validità formale
Le istruzioni impongono che il documento sia compilato dall’autorità competente, in stampatello, con l’uso di caselle da segnare per le opzioni pertinenti e con l’annullamento chiaro delle parti non applicabili. Il documento deve essere firmato, timbrato e datato. Il numero di identificazione dell’autorizzazione deve iniziare con il codice ISO a due lettere dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; per Grecia e Regno Unito sono previsti i codici EL e UK. Il numero deve essere univoco nel sistema di autorizzazioni previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Adozione del formato uniforme del documento prova
L’articolo 1 stabilisce che il formato del documento che funge da prova dell’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 è quello riportato nell’allegato del regolamento.
Ambito delle autorizzazioni cui si riferisce il documento
Il modello è utilizzato per le autorizzazioni relative ad attività di ricerca, conservazione ex situ e produzione scientifica con conseguente uso medico; inoltre si applica alle autorizzazioni eccezionali per altre attività concesse previa autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Contenuto minimo del documento
L’allegato elenca i dati da indicare nel documento: titolare dell’autorizzazione, numero autorizzazione, eventuali dati di speditore/esportatore e destinatario/importatore, data di rilascio, periodo di validità, autorità competente, identificazione della partita o dello stock, specie (nome scientifico e comune), codice NC, descrizione, massa netta o quantità, deroga applicata all’articolo 7 e scopo dell’autorizzazione.
Condizioni e disposizioni specifiche
Il documento deve indicare le condizioni relative alle attività autorizzate e, per le autorizzazioni rilasciate a seguito di autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 9, le disposizioni specificate nell’autorizzazione della Commissione. È previsto un riquadro separato per tali informazioni.
Regole di compilazione e formalità
L’autorità competente deve compilare, firmare, timbrare e datare il documento. Le istruzioni richiedono la compilazione in stampatello, l’uso di caselle da segnare per le opzioni e l’annullamento delle voci non pertinenti. Sono inoltre specificate le modalità di compilazione dei singoli riquadri, incluso il formato del numero di autorizzazione con codice ISO dello Stato membro.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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