Regolamento (UE) 2016/149
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/149 della Commissione, del 4 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/149 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato sulla base di dati giornalieri e con efficacia immediata dalla pubblicazione. L'allegato contiene, per ciascun codice NC e per ciascuna origine terza, il valore forfettario espresso in EUR/100 kg.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC, provenienti dai paesi terzi ivi elencati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM unica per il settore degli ortofrutticoli. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/149: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati nell'Unione. Esso costituisce un atto applicativo dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione precisa che i valori sono calcolati giornalmente sulla base di dati variabili e che l'atto entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi, individuati nell'allegato mediante codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Il sistema si applica ai prodotti e ai periodi previsti dalla disciplina di attuazione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, allegato XVI, parte A.
Meccanismo normativo
L'atto non introduce un regime autonomo, ma aggiorna i valori economici da prendere a riferimento per il calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati dalla Commissione in applicazione dei criteri richiamati nella normativa di settore e sulla base di informazioni giornaliere, con aggiornamento feriale.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta una tabella con i valori forfettari per diversi codici NC, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna voce sono indicate una o più origini, identificate dalla nomenclatura dei paesi terzi; il codice "ZZ" corrisponde a "altre origini" ai sensi del regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nella disciplina di applicazione dell'OCM, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.
Modalità di fissazione dei valori
La Commissione determina i valori forfettari all'importazione ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori applicabili ai prodotti elencati
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento per i codici NC indicati e per le origini terze specificate, con valori espressi in EUR/100 kg.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/145
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/146
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/147
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/148
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/758
- Regolamento · 4 feb 2016Regolamento (UE) 2016/860
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →