Sentenza n. 4397/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dell’Ordinanza n. 209 del 21.05.2024 della Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio e Sostenibilità, U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale, avente ad oggetto “Procedimento titolo V parte IV D. lgs. 152/2006 relativo ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee presso la rete di monitoraggio dell’insediamento INTALS in Comune di Parone. Indagine n. 8/2024 ai sensi dell’art. 245 c. 2 (Ordinanza n. 3/2024)”, notificata in data 03.06.2024 e della relativa lettera di trasmissione Class/Fasc. 2024.009.005.1 prot. 31126 del 22.5.2024 avente ad oggetto: “Procedimento titolo V parte IV D. lgs. 152/2006 relativo ai superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee presso la rete di monitoraggio dell’insediamento INTALS in Comune di Parone. Indagine n. 8/2024 ai sensi dell’art. 245 c. 2 (Ordinanza n. 3/2024). NOTIFICAZIONE ORDINANZA n. 209 del 21/05/2024”; della relazione di ARPA Lombardia, Dipartimento di Lodi-Pavia U.O. Bonifiche e Attività Estrattive, class. 11.2, fascicolo 2023.7.80.280, del 21.2.2024, avente ad oggetto “Campagna coordinata delle acque sotterranee svolta negli stabilimenti Intals s.p.a. e Rohm and Haas Italia s.r.l. siti nel Comune di Parona (PV). Relazione di valutazione e commento dei risultati relativi ai campionamenti eseguiti in contraddittorio rispettivamente nelle giornate del 09 e 11 maggio 2023”; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente, ivi comprese: la nota ARPA prot. n. 67619 del 4.5.2017, contenuta nel verbale di incontro tecnico del 4.5.2017 e ove occorra anche di tale verbale; la nota ARPA prot. 171810 del 14.11.2018 contenuta nel verbale di incontro tecnico del 15.11.2018 e ove occorra anche di tale verbale; la nota ARPA del 27.4.2021 (doc. E) allegata nel verbale di incontro tecnico del 27.4.2021 e ove occorra anche di tale verbale; della relazione predisposta dall’U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale della Provincia di Pavia, rep. 331 del 14.05.2024, quest’ultima non conosciuta, citata nell’Ordinanza n. 209/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza della Provincia di Pavia n. 209 del 21 maggio 2024, che individua la società come responsabile della potenziale contaminazione delle acque sotterranee presso il proprio insediamento e le ordina di adempiere agli obblighi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; impugnati anche la relazione ARPA del 21 febbraio 2024 e gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di uno stabilimento nel comparto industriale di Parona, ha contestato l’ordinanza provinciale adottata dopo il riscontro, dal 2017, di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee. Con i primi due motivi ha dedotto violazione dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e delle disposizioni del Titolo V della Parte IV, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità e violazione dei principi «chi inquina paga», di precauzione e di proporzionalità: a suo avviso non era stato dimostrato il nesso causale tra la propria attività e la contaminazione, anche per l’incertezza stagionale sulla direzione della falda, l’assenza nel ciclo produttivo di ferro, manganese e arsenico, la possibile incidenza di altri stabilimenti e la possibile origine naturale di alcuni contaminanti. Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 240, 242, 245 e 250 del d.lgs. 152/2006 e genericità e impossibilità di esecuzione dell’ordine, che le imponeva di provvedere secondo gli obblighi del Titolo V sino alla conclusione del procedimento, benché non fosse responsabile dell’inquinamento. ARPA ha eccepito il difetto di interesse rispetto alla relazione, ritenuta endoprocedimentale; la Provincia ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame dell’eccezione di carenza di interesse sollevata da ARPA in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti: l’accertamento del nesso causale in materia ambientale segue il criterio del «più probabile che non» e può fondarsi anche su presunzioni semplici e indizi plausibili, mentre il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione è limitato ai risultati abnormi o manifestamente illogici. Nel caso concreto, sette anni di indagini e campionamenti in sedici piezometri avevano rilevato concentrazioni superiori alle CSC nella zona centrale e nei piezometri interni o di valle, non in quelli di monte; gli elementi raccolti, inclusa la presenza di contaminanti organici e la possibile formazione di un ambiente riducente con mobilizzazione dei metalli, costituivano indizi plurimi e convergenti della riconducibilità della contaminazione alle attività dei due stabilimenti. La variabilità stagionale della falda non escludeva tale conclusione. La ricorrente non aveva fornito elementi analitici sulla responsabilità di altre imprese né prova della presenza di torbe idonea a sostenere un’origine naturale dei contaminanti. È stato respinto anche il terzo motivo: l’ordine non era generico, poiché richiedeva l’adempimento degli obblighi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006. Ricorso respinto e spese compensate per la complessità del procedimento e delle questioni giuridiche.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
L’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il verificarsi dell’inquinamento prodotto dall’attività deve essere condotto secondo il criterio del “più probabile che non”.
L’individuazione del responsabile della contaminazione richiede che il nesso eziologico tra attività e inquinamento sia più probabile della sua negazione; non occorre la prova secondo il criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 2727 c.c.
Nel corso del procedimento, di individuazione del soggetto responsabile la prova della responsabilità della contaminazione può essere data “in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.”
La responsabilità può essere accertata anche indirettamente mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi plausibili e convergenti.
art. 4, n. 5, direttiva 2004/35/CE
Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, delladirettiva2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione.
La vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra contaminanti rilevati e componenti impiegati nell’attività possono sorreggere la presunzione di causalità, che l’operatore può confutare.
artt. 240, 242, 245, 250, 252, 253 e 257 d.lgs. 152/2006
Dal rigetto della prima e della seconda censura consegue l’infondatezza anche del terzo motivo: l’ordine contenuto nel provvedimento gravato non risulta infatti generico, ma impone alla società di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal titolo V parte IV Dlgs. 152/2006.
Una prescrizione che richiama gli adempimenti previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 non è, per ciò solo, generica o impossibile da eseguire, se rivolta al soggetto individuato come responsabile.
art. 3 l. 241/1990
Le considerazioni sopra riportate portano a ritenere che sia stata accertata l’esistenza del nesso causale tra l’attività svolta e la contaminazione, per la presenza di “indizi plurimi e convergenti” evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato, che, secondo l’orientamento sopra richiamato, appaiono idonei a motivare la sussistenza della responsabilità della ricorrente.
La motivazione è sufficiente quando dà conto di indizi plurimi e convergenti, idonei a sostenere la ricostruzione causale e l’individuazione del responsabile.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è infondato nel merito, e, per l’effetto, si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni in applicazione principio di economia dei mezzi processuali (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860; Corte Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242) che “consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione ‘più liquida’ sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.”
Il giudice può esaminare prioritariamente la questione di merito più liquida e, se questa conduce al rigetto, prescindere dalle eccezioni preliminari.
art. 74 c.p.a.
Il ricorso è infondato nel merito, e, per l’effetto, si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni in applicazione principio di economia dei mezzi processuali (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. Pl., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. VII, 30 maggio 2024, n. 4860; Corte Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242) che “consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione ‘più liquida’ sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a.”
In applicazione dell’economia processuale, il giudice può decidere la ragione di merito più liquida senza esaminare le eccezioni preliminari quando l’esito di merito è già risolutivo.
Massime di principio
- Nell’individuazione del responsabile di una contaminazione ambientale, il nesso causale tra attività e inquinamento va accertato secondo il criterio del «più probabile che non», non secondo il criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- L’amministrazione può provare la responsabilità per contaminazione anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indizi plausibili e convergenti, quali la collocazione dei contaminanti nei piezometri interni o di valle, la prossimità degli impianti e le caratteristiche delle attività; l’operatore individuato come responsabile può confutare la presunzione.
- Il soggetto individuato come responsabile non assolve il proprio onere contestando genericamente possibili cause alternative o la responsabilità di terzi: deve documentare analiticamente la dinamica causale e indicare, sulla base di elementi specifici, l’eventuale altro responsabile.
- Nelle controversie ambientali caratterizzate da valutazioni tecniche complesse, il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione dell’amministrazione e può censurarla quando il risultato sia abnorme o manifestamente illogico.
- Un ordine che impone al responsabile della contaminazione di adempiere agli obblighi previsti dal Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 non è generico per il solo fatto di rinviare a tali obblighi.
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