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Sentenza

Sentenza n. 7985/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Direzione A1400A - SANITA' E WELFARE della Regione Piemonte (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; - deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; - deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; - deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; - deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; - deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; - deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; - deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; - deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; - deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; - deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; - deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; - deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; - deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; - deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;

Giustizia amministrativa202304184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione e al ripiano del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti relativi alla determinazione del tetto di spesa e al ripiano del superamento della spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere versato, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025, una somma pari al 25% dell'importo determinato a suo carico a titolo di payback, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con sentenza in forma semplificata. Il giudice ha ritenuto decisivo l'art. 7 del decreto-legge n. 95 del 2025, secondo cui il versamento integrale della quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback per gli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per tali annualità e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Il versamento è stato attestato direttamente dalla parte ricorrente; il TAR ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e al disposto normativo richiamato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    l'integrale versamento ... dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il versamento integrale della quota agevolata del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sulle impugnazioni pendenti.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi [...] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    La manifesta improcedibilità consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale della quota pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, effettuato nei termini previsti dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.
  • Quando una sopravvenuta disposizione normativa estingue l'obbligazione oggetto dell'impugnazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie in materia, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La manifesta improcedibilità del ricorso può essere definita con sentenza in forma semplificata, mediante motivazione basata sul punto di fatto o di diritto risolutivo.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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