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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32937/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo, censurando vizi di motivazione e violazione di legge: si lamenta che l'ordinanza di riesame abbia ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 453 c.p. in relazione alla posizione di Tubelli nonostante egli fosse indagato per un solo episodio, avesse ammesso di avere acquistato banconote contraffatte in tre-quattro occasioni e avesse negoziato il prezzo, dimostrando secondo il ricorrente l'assenza di una "previa intesa" con i falsificatori o il sodalizio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Sul merito ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 453, primo comma, n. 3, c.p., richiamando la giurisprudenza secondo cui la prova del previo concerto, anche mediato, può desumersi da un complesso di indizi (es. numero delle banconote, frequenza e ripetitività delle forniture). L'ordinanza di merito è stata considerata motivata avendo evidenziato l'ammissione di acquisti ripetuti (235 banconote da 50 euro complessive), la ripetizione degli acquisti nel tempo (3-4 occasioni) e modalità comunicative indicative di un rapporto consolidato. La Corte ha precisato che il fatto che l'indagato sia formalmente coinvolto per un solo episodio e che vi siano trattative sul prezzo non esclude l'esistenza di un precedente e stabile accordo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la fattispecie di falso nummario richiede la prova del previo concerto anche se mediato: tale prova può emergere da un insieme di indizi sintomatici (numero delle banconote, frequenza e ripetitività delle forniture, modalità del rapporto), anche quando intermediari siano più o meno vicini ai falsificatori e alcuni soggetti restino ignoti

  • art. 455 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti edittali: la Corte osserva che, entro i limiti previsti da questa norma, poteva essere adottata la più rigorosa misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata come riferimento procedurale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (richieste formali del ricorso), anche se la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità

  • art. 94, comma 1-ter disp. att.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • In ipotesi di falso nummario (art. 453 c.p.), il previo concerto con i falsificatori può essere provato ricostruendo un insieme di indizi quali l'ingente numero di banconote, la frequenza e la ripetitività degli acquisti e le modalità comunicative: non è necessaria la prova diretta di un accordo formale
  • Acquisti ripetuti e consolidati nel tempo da parte di un soggetto, anche se formalmente indagato per un solo episodio, possono suffragare il fumus commissi delicti e giustificare misure cautelari severe
  • La mera trattativa sul prezzo non esclude l'esistenza di una pregressa intesa o di un rapporto stabile con chi rifornisce banconote contraffatte
  • In cassazione è essenziale formulare motivi esaustivi e specifici: la mancanza di precisione e la generica contestazione della motivazione di merito possono portare all'inammissibilità per manifesta infondatezza
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; occorre valutare la strategia processuale anche in funzione del rischio di tale condanna

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