Cassazione Civile, Ordinanza n. 07922/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato nel 1990 per lavori di manutenzione di una strada di servizio al canale adduttore. Nel 1996 il committente interrompeva il rapporto ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865. La società appaltatrice agiva per ottenere il pagamento del saldo dei lavori eseguiti, della revisione prezzi e degli interessi; il consorzio, a sua volta, contestava l'inadempimento dell'appaltatrice, chiedeva la restituzione di acconti eccedenti e, in un separato giudizio poi riunito, domandava il risarcimento dei danni per vizi dell'opera. In appello la società censurava: la quantificazione del credito residuo, il mancato rilievo della consulenza tecnica d'ufficio e l'uso di elementi tratti da un giudicato penale; inoltre contestava il regime degli interessi applicati. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 347 e 366 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., nonché omesso esame, per non avere la Corte d'appello affrontato la doglianza sulla mancanza in atti della ctu e per aver ritenuto generico il motivo di appello; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e del diritto di difesa, oltre a omesso esame, per l'utilizzo di risultanze di un processo penale estraneo alle parti civili e per la ritenuta prova dell'inadempimento; 3) violazione degli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 e dell'art. 26 l. 109/1994, per l'esclusione degli interessi moratori richiesti e la loro sostituzione con gli interessi legali sulla sorte capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indicava in modo puntuale il contenuto della ctu e le critiche già formulate in appello; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che il giudice civile può utilizzare, come elementi di prova, risultanze tratte da una sentenza penale passata in giudicato e da accertamenti ivi contenuti, purché ne dia adeguata motivazione e rivaluti autonomamente il fatto; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo la domanda riferita non a ritardi nei pagamenti di acconti o certificati ma alla spettanza dell'intero prezzo dell'appalto, con applicazione degli interessi legali sulla sorte capitale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
norma invocata per la cessazione/interruzione del rapporto contrattuale da parte del committente per grave negligenza dell'appaltatore.
artt. 35 e 36 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063
disciplinano gli interessi per ritardo nei pagamenti dei lavori pubblici, ma sono ritenuti non applicabili alla controversia perché non riguardante tardiva emissione di certificati o titoli di spesa, bensì la spettanza dell'intero prezzo dell'appalto.
art. 26 l. 11 febbraio 1994, n. 109
richiamato dal ricorrente in tema di interessi da ritardo nei lavori pubblici, ma non accolto perché la fattispecie concreta è stata ricondotta alla diversa pretesa sul saldo prezzo.
art. 347 c.p.c.
invocato per censurare la mancata considerazione del motivo di appello, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione e allegazione degli elementi posti a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 116 c.p.c.
consente al giudice civile di porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche e risultanze provenienti da altro giudizio, incluse sentenze penali passate in giudicato, se adeguatamente motivate.
art. 2697 c.c.
la censura sull'onere della prova è stata respinta perché il giudice poteva fondarsi sulle risultanze penali e perché la doglianza sul fatto decisivo era generica.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, ma non ritenuto violato dall'utilizzo delle risultanze penali.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione utilizzate dal ricorrente per denunciare violazioni di legge, nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non soddisfa l'onere di specifica indicazione e allegazione dei fatti e degli atti rilevanti.
- Nel giudizio civile il giudice può utilizzare, come elementi di convincimento, prove atipiche e risultanze tratte da un altro processo, anche penale, purché la decisione sia motivata e il fatto sia autonomamente rivalutato nel rispetto del contraddittorio.
- La sentenza penale passata in giudicato non spiega di per sé efficacia vincolante nel giudizio civile fuori dai casi espressamente previsti dal codice di procedura penale; tuttavia gli accertamenti ivi contenuti possono essere valorizzati come elementi probatori.
- Gli interessi moratori speciali previsti per i lavori pubblici non si applicano automaticamente a ogni controversia relativa a un appalto, ma solo quando la domanda riguardi il ritardo nei pagamenti di acconti o nei certificati/titoli di spesa; se la lite concerne la spettanza del prezzo complessivo, può trovare applicazione il regime degli interessi legali sulla sorte capitale.
- La censura sull'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per colmare una carenza di specificità dell'atto di appello o del ricorso, quando non siano indicati in modo puntuale gli elementi decisivi trascurati dal giudice di merito.
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